IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, con il quale
sono  stati revocati il decreto ministeriale 30 marzo 1940, n. 13486,
di  autorizzazione  alla vendita dell'acqua minerale "Fonte Garbarino
di  Lurisia"  di  Roccaforte  Mondovi'  (Cuneo) nonche' il nulla osta
28 ottobre  1939,  n.  14394, limitatamente all'uso di bibita in sito
della stessa acqua minerale;
  Vista  la nota dell'assessorato alla sanita' della regione Piemonte
del  9  aprile  2002,  n.  5361/29/4,  con  la  quale  si comunica la
sottoscrizione  di  un  accordo  tra  la stessa regione e la societa'
"Lurisia  acque  minerali",  titolare  dell'acqua  minerale  naturale
"Fonte Garbarino", finalizzato a garantire la salute dei lavoratori e
degli  utilizzatori dell'acqua minerale e rivolto ad ottenere, previo
abbattimento della concentrazione di radon, la revoca del sopracitato
decreto dirigenziale;
  Esaminata  la  documentazione allegata alla suddetta nota regionale
ed  in  particolare  la  relazione  tecnica relativa alle misurazioni
della  radioattivita' effettuate dall'ARPA - Dipartimento provinciale
di  Cuneo,  dalle  quali "si evince che gli accorgimenti tecnici e le
procedure  operative  attuate  dalla societa' possono essere ritenute
soddisfacenti per ridurre la concentrazione di radon";
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di
sanita',  espresso  nella  seduta  del  18  giugno 2002 "favorevole a
consentire  nuovamente,  previo  abbattimento della concentrazione di
radon  secondo  le  procedure  operative  e  gli accorgimenti tecnici
descritti   dall'ARPA,   l'utilizzazione  dell'acqua  minerale  Fonte
Garbarino per l'imbottigliamento e per la bibita in situ";
  Considerato  che  in  merito alle problematiche connesse all'uso di
acque minerali radioattive negli stabilimenti termali, la III sezione
del  Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 18 giugno 2002,
in attesa di una normativa specifica in ambito nazionale e/o europeo,
ha  ritenuto di proporre il valore massimo accettabile di 100 Bq/l di
222Radon  per  l'acqua  minerale  termale  imbottigliata  e il valore
massimo accettabile di 500 Bq/l di 222Radon per la bibita in situ;
  Acquisito il parere dell'ufficio legislativo, espresso con nota del
28 novembre 2002;
  Vista   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, e' revocato.