Decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 350 - Modalita' di rilevazione
statistica delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.
    In   attuazione   dell'art.   20,   comma  3,  del  decreto-legge
25 settembre  2001,  n.  350,  recante  tra  l'altro disposizioni per
l'emersione  di  attivita'  detenute  all'estero,  si  forniscono  le
istruzioni  per  la  segnalazione  a  fini statistici di bilancia dei
pagamenti  e di posizione patrimoniale verso l'estero delle attivita'
rimpatriate o regolarizzate ai sensi del citato decreto-legge.
    Restano ferme, per le operazioni effettuate dagli intermediari ai
sensi del decreto-legge richiamato, le modalita' di identificazione e
registrazione nell'archivio unico informatico nonche' di segnalazione
dei  dati  aggregati  previste  negli  articoli  2 e 5, comma 10, del
decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e nei relativi provvedimenti di attuazione.
    L'inosservanza  delle presenti istruzioni e' sanzionata dall'art.
4,  comma  5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nella
misura prevista dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto.
    Nel  caso  in  cui il rimpatrio di denaro e delle altre attivita'
finanziarie   sia   effettuato  mediante  trasporto  al  seguito,  le
dichiarazioni  di  tali  valori  da  rendere  ai  sensi dell'art. 3 e
seguenti  del  decreto-legge  n.  167/1990  dovranno essere trasmesse
dagli  enti  riceventi  all'U.I.C. con plico a parte, evidenziando la
dicitura "decreto-legge n. 350/2001".
                      A) Attivita' rimpatriate.
    Il  rimpatrio  delle  attivita'  finanziarie,  quando  effettuato
mediante  liquidazione  o  versamento  di  denaro (bonifico bancario,
consegna  di  mezzi di pagamento, ecc.), deve essere segnalato con la
matrice  valutaria  e con la comunicazione valutaria statistica (CVS)
con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (comunicazione
U.I.C.  RV  n. 1998/3 del 31 marzo 1998 e istruzioni U.I.C. RV 1998/1
del  27 febbraio  1998  e successive modifiche). Le causali valutarie
relative  alle operazioni di rientro sono elencate nella nota tecnica
allegata (lettera A).
    Nel  caso  in  cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario
(CVS   canalizzata)   l'obbligo   di   segnalazione   di  CVS  ricade
sull'intermediario  bancario.  Nel  caso  in cui il rimpatrio avvenga
tramite  consegna  di  mezzi  di  pagamento,  posta  giro,  ecc. (CVS
decanalizzata)   l'obbligo   della   segnalazione  statistica  ricade
sull'intermediario,  bancario o non bancario, cui viene presentata la
dichiarazione riservata.
    Infine, qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle
attivita'  finanziarie  nel territorio dello Stato senza liquidazione
(o   senza  dar  luogo  a  versamento  di  denaro),  la  segnalazione
statistica  deve  essere  effettuata con le stesse modalita' previste
per  la  regolarizzazione delle attivita' mantenute all'estero di cui
al successivo paragrafo.
                     B) Attivita' regolarizzate.
    La regolarizzazione delle attivita' finanziarie e non finanziarie
mantenute   all'estero   deve   essere  segnalata  all'Ufficio  dagli
intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata entro il
venticinquesimo  giorno  del  mese  successivo  a quello di ricezione
della  predetta  dichiarazione, utilizzando lo schema di segnalazione
di cui alla nota tecnica allegata (lettera B).
    Per  facilitare  la  compilazione  delle  segnalazioni, l'Ufficio
mettera'  a  disposizione  degli  intermediari  interessati, entro il
31 ottobre  2001,  i  supporti  descritti nella nota tecnica allegata
(lettere A e B).
Nota tecnica
A)  Segnalazioni  statistiche  delle  attivita'  rimpatriate mediante
               liquidazione (o versamento di denaro).
    Il  rientro  di  capitali ai sensi del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  350,  effettuato  mediante  bonifico bancario, consegna di
mezzi  di  pagamento,  ecc.,  deve  essere  segnalato con appropriate
causali  che,  analogamente  a  quanto  avviene per le corrispondenti
operazioni  finanziarie  effettuate  al  di fuori del predetto quadro
normativo, riflettono le diverse tipologie di attivita' finanziarie e
non   finanziarie  rilevanti  ai  fini  statistici  di  bilancia  dei
pagamenti.
    Rispetto  alle  causali vigenti i codici delle nuove causali sono
contrassegnati  da  un  prefisso, il cui valore e' "3", ai fini della
classificazione delle operazioni.
    Le  regole  segnaletiche  per le operazioni riferibili alle nuove
causali,  di  seguito  elencate, sono quelle previste dalla normativa
vigente   per  le  corrispondenti  causali  ordinarie,  salvo  quanto
disposto al successivo capoverso.

=====================================================================
Causale|Descrizione                         |Segnalazioni statistiche
=====================================================================
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Cessione di partecipazioni non      |
3601   |rappresentate da titoli - Non banche|MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Disinvestimento di titoli azionari e|
       |di quote di fondi comuni - Non      |
3605   |banche                              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Disinvestimento di titoli           |
3607   |obbligazionari - Non banche         |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Disinvestimenti di strumenti mercato|
       |monetario con codifica ISIN - Non   |
3609   |banche                              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Disinvestimenti di strumenti mercato|
       |monetario senza codifica ISIN - Non |
3611   |banche                              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Margini iniziali su strumenti       |
       |derivati trattati su mercati esteri |
3622   |- Non banche                        |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Premi su strumenti derivati emessi  |
3625   |da non residenti - Non banche       |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Liquidazione per differenza su altri|
       |strumenti derivati emessi da non    |
3627   |residenti - Non banche              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Altri regolamenti connessi a        |
       |strumenti derivati emessi da non    |
3629   |residenti - Non banche              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Liquidazione per differenza su      |
       |strumenti derivati connessi a tassi |
       |d'interesse emessi da non residenti |
3632   |- Non banche                        |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Ammortamenti di prestiti a breve    |
3642   |termine - Non banche                |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Ammortamenti di prestiti a medio e  |
3643   |lungo termine - Non banche          |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Riporti e pronti contro termine su  |
       |titoli esteri (estinzioni) - Non    |
3645   |banche                              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Riporti e pronti contro termine su  |
       |titoli italiani (estinzioni) - Non  |
3647   |banche                              |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Disinvestimenti in beni e diritti   |
3651   |immobiliari - Non banche            |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Movimentazione conti correnti e     |
       |depositi all'estero di residenti -  |
3652   |Non banche                          |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Altre attivita' a breve termine     |
3660   |(investimenti italiani) - Non banche|MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Altre attivita' a medio e lungo     |
       |termine (investimenti italiani) -   |
3662   |Non banche                          |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
3308   |Versamento di BB in euro e valuta   |MV
---------------------------------------------------------------------
       |D.L. 25 settembre 2001, n. 350 -    |
       |Versamento di mezzi di pagamento in |
3310   |euro e valuta                       |MV

    Per  quanto riguarda le causali di matrice valutaria 3308 e 3310,
che  non  hanno  corrispondenti  causali ordinarie, si precisa che le
stesse  dovranno  essere inserite nella forma tecnica "accreditamenti
nel mese di conti di residenti - clientela" codice 7401.78.
    In  merito  agli  ammortamenti  di  prestiti e alle estinzioni di
riporti  (causali  3642,  3643  e 3645) le relative CVS devono essere
considerate  "seguiti  statistici" di operazioni gia' segnalate (par.
7.4 delle Istruzioni U.I.C. RV n. 1998/1 del 27 febbraio 1998).
    Entro  il 31 ottobre p.v. l'Ufficio mettera' a disposizione degli
interessati   versioni  aggiornate  del  prodotto  della  diagnostica
preventiva  e  del  prodotto  UIC  -  Maestro che saranno distribuite
tramite   il   sito  Internet:  www.uic.it  ovvero  tramite  supporto
informatico  a chi ne fara' apposita richiesta al seguente indirizzo:
Ufficio  italiano  dei  cambi  -  Servizio  applicazioni  e strumenti
informatici,  Divisione  sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 -
00187 Roma (fax n. 06/46634761).
     B) Segnalazioni statistiche delle attivita' regolarizzate.
    La regolarizzazione delle attivita' finanziarie e non finanziarie
ai  sensi  articoli 15  e  16 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, deve essere segnalata dagli intermediari utilizzando il seguente
schema.
    Con  lo  stesso  schema  devono  essere  segnalate  le  attivita'
finanziarie rimpatriate nel territorio dello Stato senza liquidazione
(o senza dar luogo a versamento di denaro).

           ----> vedere tabella a pag. 26 della G.U. <----

    Tutti  gli  importi  da segnalare devono essere controvalutati in
euro  coerentemente  con  il  disposto  dell'art.  13,  comma  1, del
decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350.  Il  data  entry messo a
disposizione  dall'Ufficio  non  accetta  importi decimali per cui e'
necessario arrotondare all'unita' piu' vicina.
    Per  quanto  attiene  alla  regolarizzazione di depositi detenuti
presso  banche estere, l'intermediario deve aggregare le informazioni
per Paese di residenza delle banche e per valuta di denominazione.
    Per  quanto riguarda i valori mobiliari provvisti di codici ISIN,
l'intermediario   deve   verificare  nella  propria  Anagrafe  Titoli
l'esistenza  del  codice.  In  caso  di assenza, l'intermediario deve
inserire   comunque   la   segnalazione   nella   specifica  voce  e,
contestualmente,  deve fare richiesta all'U.I.C. per l'inserimento in
anagrafe  dei  codici  mancanti,  secondo  le  modalita' previste. Le
quantita'  ovvero  i  valori  nominali  e i valori complessivi devono
essere   aggregati   per   codici   ISIN,   per  Paese  di  residenza
dell'intermediario estero depositario degli strumenti e per tipologia
di  investimento. L'intermediario deve indicare anche se lo strumento
segnalato  e'  oggetto  di  investimento diretto o di portafoglio. Si
rammenta  che  si  ha  un  investimento  diretto  quando  un soggetto
residente detiene, senza tramiti, una partecipazione azionaria uguale
o  superiore  al  10%  del  capitale  di  un'altra societa'. Tutte le
attivita'  finanziarie  detenute  all'estero,  se non correlate ad un
investimento   diretto   cosi'   come  definito,  sono  attivita'  di
portafoglio.
    Per  quanto  riguarda  i valori mobiliari non provvisti di codici
ISIN,  l'intermediario  deve  aggregare  le  informazioni  per Paese,
settore  e branca della controparte estera ovvero dell'emittente, per
valuta di denominazione dell'attivita' finanziaria e per tipologia di
investimento  (attivita'  dirette  o  di portafoglio). Si precisa che
nella  voce  6883  vanno  inserite  tutte le informazioni relative ad
azioni,  quote  di fondi comuni e SICAV nonche' le partecipazioni non
rappresentate  da  titoli ed i fondi di dotazione. Si rammenta che il
possesso  di  quote  di  fondi  comuni  di investimento e di SICAV e'
definito  come  investimento di portafoglio, mentre le partecipazioni
non  rappresentate  da  titoli  sono  registrate tra gli investimenti
diretti a prescindere dalla quota di possesso.
    Per gli strumenti di debito ed i crediti finanziari non provvisti
di  codici  ISIN  e'  richiesta  inoltre  la distinzione sulla durata
originaria  dell'attivita'.  Sono  da  intendersi  a breve termine le
attivita'  con  durata  originaria inferiore o uguale ai dodici mesi;
sono  da  intendersi  a  medio e lungo termine tutte le attivita' con
durata originaria superiore ai dodici mesi.
    Tra  i crediti finanziari non provvisti di codici ISIN (voci 6886
e  6887) vanno inserite tutte le attivita' finanziarie all'estero non
riconducibili  a  nessuna  delle  altre voci dello schema segnaletico
(p.e.  prestiti,  pronti  contro  termine  di  investimento, cambiali
finanziarie, ecc.).
    Infine,  per quanto riguarda gli immobili detenuti all'estero, le
informazioni  vanno  aggregate per Paese di ubicazione e il valore in
euro  deve  essere  dedotto  dalla dichiarazione riservata presentata
all'intermediario.
    L'Ufficio mettera' a disposizione degli intermediari interessati,
entro   il  31 ottobre  2001,  uno  specifico  data-entry  che  sara'
distribuito  gratuitamente  tramite  il  sito  Internet,  www.uic.it,
ovvero tramite supporto informatico a chi ne fara' apposita richiesta
al   seguente  indirizzo:  Ufficio  italiano  dei  cambi  -  Servizio
applicazioni  e  strumenti informatici, Divisione sistemi - via delle
Quattro  Fontane  n.  123  -  00187  Roma,  fax  n.  06/46634761. Gli
intermediari  che  non  useranno  il  data entry potranno produrre le
segnalazioni   utilizzando   il   tracciato  record  ed  il  relativo
diagnostico   preventivo  messi  a  disposizione  sul  predetto  sito
Internet in cui potranno essere reperite anche ulteriori informazioni
di carattere amministrativo e tecnico.