Il  comune  di Buccinasco (provincia di Milano) ha adottato il 26
novembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  fissare,  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.I.) come segue:
      aliquota  agevolata:  5,5  per  mille  da applicarsi all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
      aliquota maggiorata: 7 per mille da applicarsi agli alloggi non
beati da almeno due anni;
      aliquota  ordinaria:  6  per  mille  da applicarsi in tutti gli
altri casi non previsti ai precedenti punti.
    2)  di  confermare  per  l'anno  2003 la detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale dei soggetti
passivi dell'I.C.I. nella misura di euro 104,00;
    (Omissis).
    1.  di  elevare  ad  euro  250,00  per  l'anno 2003 la detrazione
prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992
istitutivo  dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  che
risulti  in  possesso,  in  base ad idonea documentazione, di tutti i
seguenti tre requisiti:
      essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di
invalidita'  civile,  oppure disoccupato alla data della richiesta ed
iscritto da almeno dodici mesi nelle liste di collocamento;
      essere   proprietario   di   una   sola   unita'   immobiliare,
direttamente  adibita  ad  abitazione principale, iscritta in catasto
con una rendita non superiore a euro 516,46;
      avere  un  indicatore  della  situazione  economica equivalente
(ISEE) non superiore a euro 8.000,00;
    (Omissis).