Il  comune di Bolzano ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  fissare  per l'anno 2003 le seguenti detrazioni I.C.I. ai
sensi  dell'art.  8; del decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni:
      a) detrazione  di  258  euro  ai  soggetti  passivi titolari di
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
      b) detrazione   di   310   euro  per  i  possessori  di  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  aventi  un reddito
familiare   relativo  all'anno  2002  non  superiore  al  doppio  del
fabbisogno  base  calcolato  secondo  gli elementi fissati per l'anno
2003  con decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito
familiare  da prendere in considerazione e' il reddito complessivo (a
netto  della  detrazione  per  l'abitazione  principale)  di  tutti i
componenti del nucleo familiare.
    2.  La detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara'
concessa  ai  soggetti  passivi  che  producano una dichiarazione del
reddito  familiare  percepito  nel 2002, su un modulo predisposto dal
comune  e  consegnato  all'ufficio competente, entro la data prevista
dal  decreto  legislativo  n.  504/1992  per  il  termine  del  primo
versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2003.
    3. Di fissare le aliquote nella seguente misura:
      2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  con  contratto di cui all'art. 2,
comma 3 della legge n. 431/1998;
      4  per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
      6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
      9  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  per  i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
    4.  Di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del
9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:
      le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto
dall'art.  4 del regolamento I.C.I.), purche' il comodatario abbia la
residenza presso l'abitazione stessa;
      le  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
      l'abitazione  principale  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
      le  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed
utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad
una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno
in questo comune;
      le  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed
utilizzate  dal  soggetto  passivo  per motivi di lavoro o di studio,
limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso e' necessario
presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo
n.  504/1992  per  il  termine del primo versamento I.C.I. dovuto per
l'anno  2003  un'attestazione  del  datore  di lavoro o dell'istituto
scolastico;
      l'abitazione  posseduta  a  titolo di comproprieta' nella quale
uno dei contitolari abbia la residenza;
      le   abitazioni   inagibili   o   inabitabili   che   risultano
oggettivamente  ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate,
per  ragioni  di  pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle
persone e di fatto non utilizzate.
    (Omissis).