IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni,
con  particolare riferimento all'art. 20 concernente il coordinamento
delle attivita' degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca;
  Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni,
con  particolare  riferimento  alle  disposizioni concernenti i piani
triennali  della  pesca  e  dell'acquacoltura  nei  quali e' altresi'
attuato  il  conferimento  di risorse finanziarie per le attivita' di
vigilanza e controllo delle attivita' di pesca;
  Vista  la legge 4 dicembre 1993, n. 401, relativa al riordino delle
competenze  regionali  e  statali  in materia agricola e forestale ed
all'istituzione  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali  ed, in particolare, l'art. 2, comma IV, lettera a), che ha
trasferito   al   predetto   dicastero  le  funzioni  in  materia  di
acquacoltura  e  di  pesca marittima gia' di competenza del Ministero
della marina mercantile, di cui alle predette leggi n. 963 del 1965 e
n. 41 del 1982;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che all'art. 1
ha  soppresso  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali  e, nel successivo art. 2, ha istituito il Ministero per le
politiche  agricole  avente,  tra  i propri fini istituzionali, anche
quello  della  gestione  delle  risorse  ittiche  marine di interesse
nazionale;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma  dell'organizzazione di Governo, che ha previsto tra l'altro,
l'istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  che all'art. 2 ha disposto che la
direzione  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  per i propri
compiti  istituzionali  si  avvale delle capitanerie di porto e degli
uffici da queste dipendenti;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2847/93  del  Consiglio  che  ha
istituito  un  regime  di  controllo  applicabile  nell'ambito  della
politica  comune  della  pesca  ed in particolare gli articoli 2, che
dispone   che   ogni   Stato  membro  deve  effettuare  i  controlli,
all'infuori  delle zone di pesca della Comunita', delle attivita' dei
suoi pescherecci e 4, che sancisce che i controlli siano espletati da
un servizio ispettivo dello Stato membro;
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, che ha istituito il
comando generale delle capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n.  424, con il quale il comando generale del Corpo delle capitanerie
di  porto  e' stato designato quale autorita' competente responsabile
del centro controllo nazionale della pesca;
  Visto il dispaccio n. 82/030857/CCNP in data 13 maggio 2002, con il
quale  il  comando generale delle capitanerie di porto ha proposto al
Ministero delle politiche agricole forestali - direzione generale per
la  pesca e l'acquacoltura, in relazione al contenuto del regolamento
(CEE)  n.  2847/93 del consiglio l'istituzione di un "Nucleo centrale
ispettori pesca" e di compiti ad esso da assegnare;
  Visto  il dispaccio protocollo n. 6012396 in data 7 giugno 2002 del
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  con  il  quale,  nel  condividere
l'iniziativa per l'istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca ed
i compiti da assegnare, ha proposto che detta istituzione avvenga con
provvedimento a firma congiunta;
                             Si dispone:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  Nucleo  centrale  ispettori pesca, costituito da
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto.
  Dello stesso fa parte il personale militare delle singole direzioni
marittime   (due,   un  ufficiale  ed  un  sottufficiale)  che  abbia
effettuato  corsi  di  indottrinamento sulla pesca marittima e sia in
possesso  di  una  buona  conoscenza  della  lingua inglese e quattro
ufficiali  del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
in possesso dei predetti requisiti.