IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 127, comma 2, ultimo periodo, disponendo, tra l'altro, che le modalita' operative e gestionali del fondo rischi di mutualita' e solidarieta' istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Viste le conclusioni a cui e' pervenuto l'apposito gruppo di lavoro istituito con lettera del 19 febbraio 2001, n. 100.392; Ritenuto di disciplinare l'operativita' dei fondi per consentire agli enti preposti di dare attuazione alla nuova forma di copertura dei rischi; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. I consorzi di difesa, istituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, di seguito denominati organismi associativi, previo adeguamento degli statuti e su autorizzazione della regione in cui essi hanno sede, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta', per il risarcimento dei danni di avversita' atmosferiche sulle produzioni agricole degli associati. Il ricorso alla copertura assicurativa, anche attraverso i fondi di mutualita' e solidarieta', esclude gli interventi compensativi di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni. 2. I fondi possono intervenire al risarcimento dei danni, nei termini stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 e dell'art. 127, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.