IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta'   nazionale   e  le  modifiche  introdotte  dalla  legge
15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   ed  integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art.  52,  comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che  ha  modificato  l'art. 127, comma 2, ultimo periodo, disponendo,
tra l'altro, che le modalita' operative e gestionali del fondo rischi
di  mutualita' e solidarieta' istituiti dai consorzi di difesa, dalle
cooperative  agricole  e  dai consorzi di cooperative, sono stabilite
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Viste le conclusioni a cui e' pervenuto l'apposito gruppo di lavoro
istituito con lettera del 19 febbraio 2001, n. 100.392;
  Ritenuto  di  disciplinare  l'operativita' dei fondi per consentire
agli  enti  preposti di dare attuazione alla nuova forma di copertura
dei rischi;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 25 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  consorzi di difesa, istituiti ai sensi della legge 25 maggio
1970,  n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative
agricole ed i consorzi di cooperative agricole, di seguito denominati
organismi   associativi,   previo  adeguamento  degli  statuti  e  su
autorizzazione   della  regione  in  cui  essi  hanno  sede,  possono
istituire  fondi  rischi  di  mutualita'  ed  assumere iniziative per
azioni di mutualita' e solidarieta', per il risarcimento dei danni di
avversita' atmosferiche sulle produzioni agricole degli associati. Il
ricorso  alla  copertura  assicurativa,  anche  attraverso i fondi di
mutualita' e solidarieta', esclude gli interventi compensativi di cui
all'art.  3,  comma  2  della  legge  14 febbraio  1992,  n.  185,  e
successive modifiche ed integrazioni.
  2.  I  fondi  possono  intervenire  al  risarcimento dei danni, nei
termini  stabiliti  all'art.  1,  comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  17 maggio  1996,  n.  324 e dell'art. 127, comma 2
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.