L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 dicembre 2002,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) emani le
direttive  concernenti  la  produzione e l' erogazione dei servizi da
parte  dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli
generali  di  qualita'  riferiti  al  complesso delle prestazioni e i
livelli  specifici  di  qualita' riferiti alla singola prestazione da
garantire all'utente;
    l'Autorita'   con  la  deliberazione  2  marzo  2000,  n.  47/00,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17
aprile  2000  (di  seguito:  deliberazione  n. 47/00), ha definito la
disciplina  dei  livelli specifici e generali di qualita' commerciale
dei servizi di distribuzione e di vendita del gas;
    ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23
maggio  2000,  n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme  comuni  per  il  mercato interno del gas naturale (di seguito:
decreto  legislativo  n. 164/00), l'attivita' di distribuzione di gas
naturale  e'  soggetta  a  separazione  societaria  dall'attivita' di
vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a far data
dal  1 gennaio 2002 per gli esercenti che forniscono almeno centomila
clienti  finali  e  a  decorrere  dal  1  gennaio  2003 per gli altri
esercenti;
    l'Autorita'  con  la  deliberazione  28 dicembre 2001, n. 334/01,
pubblicata  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 58 del 9 marzo
2002   (di   seguito  indicata  come  deliberazione  n.  334/01),  ha
modificato  l'art.  31  della  deliberazione  n.  47/00 relativo alle
societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il  decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21,
commi 2, 3 e 4;
  Visti:
    la deliberazione n. 47/00;
    la  deliberazione  21  dicembre 2001, n. 311/2001, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2002;
    la deliberazione n. 334/01;
  Visto   il   testo   coordinato  della  "Direttiva  concernente  la
disciplina   dei   livelli   specifici  e  generali  dei  servizi  di
distribuzione  e  vendita  del  gas,  ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettere  g)  e  h),  della legge 14 novembre 1995, n. 481" risultante
dalle  modificazioni  e  integrazioni  apportate  dalla deliberazione
dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 334/01, e proposte dalla presente
delibera (allegato A);
  Considerata  l'esperienza  attuativa  della  disciplina dei livelli
specifici   e   generali   di  qualita'  commerciale  definita  dalla
deliberazione  n.  47/00,  in vigore dal 1 gennaio 2001 per tutti gli
esercenti  di  distribuzione  e vendita del gas con numero di clienti
finali  alimentati in bassa pressione superiore a 5.000 alla data del
31 dicembre   1999,   e  valutate  le  difficolta'  incontrate  dagli
esercenti  di  minori  dimensioni nell'applicazione degli obblighi di
registrazione previsti dalla citata deliberazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  all'art.  4,  commi  4.8 e 4.9, della
deliberazione  n.  311/01 l'esercente il servizio di distribuzione e'
responsabile del servizio di misura del gas per i clienti finali;
  Ritenuto  che sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla
deliberazione n. 47/00 al fine di prevedere:
    che  l'esercente  documenti  la  causa  di  mancato  rispetto del
livello  specifico  o  generale  per  le  prestazioni le cui cause di
mancato  rispetto  siano riconducibili a forza maggiore o a causa del
cliente o di terzi;
    la  comunicazione  da  parte dell'esercente al cliente del codice
univoco   attribuito   dallo   stesso  esercente  alla  richiesta  di
prestazione almeno per gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali
alimentati in bassa pressione;
    di  estendere,  se  pure  in  forma  semplificata e con la dovuta
gradualita'  l'applicazione  della direttiva anche agli esercenti con
meno di 5.000 finali alimentati in bassa pressione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Modifiche e integrazioni alla deliberazione
               dell'Autorita' per l'energia elettrica
                   e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00
  1.1.  L'art.  1,  comma  1.1,  lettere  b),  c),  d), g) e u) della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo
2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) e' sostituito con
il seguente:
    "b) "distribuzione" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.7 e
4.11,  della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01
(di seguito: deliberazione n. 311/01);
    c) "esercente"  e'  il soggetto che eroga il servizio di pubblica
utilita'  relativo ad una qualsiasi delle attivita' di distribuzione,
di  misura  e  di  vendita  del gas a mezzo di reti a media e a bassa
pressione, o anche relativo a piu' di una di queste;
    d) "cliente"  e',  ai  fini  della presente direttiva, il cliente
finale  del  mercato  vincolato o del mercato libero, allacciato alla
rete  di  distribuzione  e  alimentato in bassa pressione; e' altresi
ogni  altro  soggetto  che  richiede  all'esercente,  per  conto  del
suddetto  cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai
servizi  di  distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di
reti  o  ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di
distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione
relativa  ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas
a mezzo di reti;
    g) "terzi"  sono  le  persone fisiche o giuridiche terze rispetto
all'esercente,  escluse  le  imprese  che  operano  su  incarico o in
appalto per conto dell' esercente medesimo;
    u) "atti  autorizzativi"  sono  le  concessioni, autorizzazioni o
servitu'  il  cui  ottenimento  e'  necessario per l'esecuzione della
prestazione   da   parte   dell'esercente,  escluse  le  concessioni,
autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente;".
  1.2.  All'art.  1,  comma  1.1,  della  deliberazione n. 47/00 sono
aggiunte le seguenti definizioni:
    nn)  "misura"  e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9,
della deliberazione n. 311/01;
    oo) "vendita" e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.10, della
deliberazione n. 311/01;
    pp)  "cliente  finale" e' il consumatore che acquista gas per uso
proprio.
  1.3.  L'art.  2  della  deliberazione  n.  47/00  e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 2.1. La presente direttiva
impone  a  tutti  gli  esercenti,  con  le  decorrenze  definite  dal
successivo   art.  33,  livelli  specifici  e  generali  di  qualita'
commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il
cliente  l'indennizzo  automatico  in  caso  di  mancato rispetto dei
livelli  specifici  di  qualita'  per le cause definite dall'art. 23,
comma  23.1, lettera c). L'esercente puo' definire e proporre in modo
non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie
di  clienti  finali,  standard  specifici  e  generali  di qualita' e
indennizzi  automatici,  diversi  da  quelli  indicati nella presente
direttiva, con le modalita' previste dall'art. 32.".
  1.4.  L'art.  23,  lettera  b),  della  deliberazione  n.  47/00 e'
sostituito con il seguente:
    "b)  cause  imputabili  al  cliente  o  a terzi, quali la mancata
presenza  del  cliente  ad un appuntamento concordato con l'esercente
per  l'effettuazione  di  sopralluoghi necessari all'esecuzione della
prestazione  richiesta  o  per l'esecuzione della prestazione stessa,
ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;"
  1.5.  All'art.  23  della  deliberazione  n.  47/00  e' aggiunto il
seguente comma:
  "23.2  Per  le  prestazioni  le  cui  cause di mancato rispetto dei
livelli  specifici  e  generali di qualita' rientrano nelle classi di
cui  al precedente comma 1, lettere a) e b), l'esercente documenta la
causa del mancato rispetto.".
  1.6.  L'art.  25,  comma  25.2,  della  deliberazione  n.  47/00 e'
sostituito dal seguente.
  "25.2  L'esercente  non  e'  tenuto  a corrispondere gli indennizzi
automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in
regola   con   gli   eventuali  pagamenti  dovuti  all'esercente  per
l'effettuazione della prestazione richiesta.".
  1.7.  All'art.  30,  comma  30.2,  della  deliberazione n. 47/00 le
parole  "agli  utenti  informazioni  per  quanto  concerne  i livelli
specifici e generali di qualita' e gli indennizzi automatici previsti
in  caso  di  mancato rispetto dei livelli specifici" sono sostituite
dalle  parole  "ad  ogni  cliente  finale,  che abbia sottoscritto un
contratto  di  fornitura  con  l'esercente,  informazioni  per quanto
concerne i livelli specifici e generali di qualita' di sua competenza
e  gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei
livelli specifici di sua competenza."
  1.8.  All'art.  30,  comma  30.3,  della  deliberazione n. 47/00 le
parole "agli utenti" sono sostituite dalle parole "ai clienti finali,
che  abbiano  in  essere  con  l'esercente  stesso  un  contratto  di
fornitura, relativamente ai livelli di qualita' di sua competenza".
  1.9.  All'art.  30  della  deliberazione  n.  47/00  e' aggiunto il
seguente comma:
  "30.4  In  occasione  della richiesta di una prestazione soggetta a
livelli  specifici  e  generali  di  qualita',  con  esclusione delle
richieste  per  pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il
codice  univoco  di  cui  all'art.  27,  comma 27.2, lettera a), e in
occasione  della  fissazione di un appuntamento personalizzato di cui
all'art.  27,  comma  27.4, l'esercente comunica al cliente il codice
univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera a).".
  1.10.  L'art.  32  della  deliberazione  n. 47/00 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  32  (Standard  di  qualita' definiti dall'esercente). - 32.1
Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di
qualita'  commerciale,  tali  standard  devono  comportare livelli di
qualita'  non  inferiori  a  quelli  definiti dagli articoli 21 e 22,
commi  21.1  e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla
presente direttiva.
  32.2  Qualora  l'esercente definisca standard specifici di qualita'
commerciale  ai  sensi  del  comma  32.1,  a tali standard in caso di
mancato  rispetto  corrispondono indennizzi automatici di entita' non
inferiore,  per  ciascuna  tipologia  di  utenza,  a  quella definita
dall'art. 24.
  32.3  Ai  fini  della  valutazione  del  mancato rispetto sia degli
standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione
di  cui  all'art.  27, di comunicazione all'Autorita' di cui all'art.
29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che
definisce  propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard
anziche'   ai  corrispondenti  livelli  di  qualita'  definiti  dagli
articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.
  32.4   L'esercente   che  definisce  propri  standard  di  qualita'
commerciale  informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'art.
29, comma 29.1.
  32.5  Il  cliente  finale  del  mercato  libero  puo' chiedere all'
esercente  del  servizio  di  misura  o di vendita del gas a mezzo di
reti,   o   di  entrambi,  l'applicazione  di  standard  di  qualita'
commerciale  diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non
inferiori  a  quelli  definiti  dagli  articoli 21 e 22, commi 21.1 e
22.1.  In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale,
mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita'
degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente
il  servizio  di  misura  o  di vendita del gas a mezzo di reti, o di
entrambi,  di  proporre  al  cliente  finale i livelli previsti dalla
presente direttiva come livelli di riferimento.".
  1.11.  L'art.  33,  comma  33.3,  della  deliberazione  n. 47/00 e'
sostituito dal seguente:
  "33.3  Qualora  in  un  comune  un  nuovo  esercente subentri nella
gestione del servizio:
    a) se  il  precedente  esercente  fornisce  un  numero di clienti
finali  alimentati  in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente
che  subentra  rispetta  i  livelli  specifici e generali di qualita'
previsti  dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e'
subentrato,  anche  qualora il numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione  del  nuovo  esercente  risulti inferiore o uguale a
5.000;
    b) se  il  precedente  esercente  fornisce  un  numero di clienti
finali  alimentati  in  bassa  pressione inferiore o uguale a 5.000 e
l'esercente  che  subentra  fornisce  un  numero  di  clienti  finali
alimentati  in  bassa  pressione complessivamente superiore a 5.000 a
seguito  del  subentro,  l'esercente  che subentra rispetta i livelli
specifici  e  generali  di qualita' previsti dalla presente direttiva
per  i  clienti  del  comune  in  cui  e' subentrato, a partire dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.".
  1.12.  All'art.  33  della  deliberazione  n. 47/00 sono aggiunti i
seguenti commi:
  "33.4  Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e
dei comuni nei quali e' in corso l'avviamento del servizio, a partire
dal 1 gennaio 2004:
    a) gli  esercenti  con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in
bassa  pressione  al  31  dicembre  2002,  forniti o allacciati, sono
tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;
    b) gli  esercenti  con  un numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione  minore  o  uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31
dicembre  2002,  forniti  o allacciati, sono tenuti al rispetto della
presente   direttiva  limitatamente  alle  prestazioni  di  cui  agli
articoli  4,  6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le
disposizioni  di  cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 22, 29 e 30;
    c) gli  esercenti  con  un numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti
o  allacciati,  sono  tenuti  al  rispetto  della  presente direttiva
limitatamente  alle  prestazioni  di  cui  agli articoli 8 e 10; agli
stessi  esercenti  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui agli
articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30.
  33.5  In  caso  di  superamento delle soglie indicate al precedente
comma  33.4,  i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.".
  1.13.  In  tutta  la  direttiva di cui alla deliberazione n. 47/00,
salvo diversa indicazione nei precedenti commi, la parola "utente" e'
sostituita  dalla  parola "cliente" tranne nei commi 1.1, lettere h),
m),  p), q), r), y), dd), ee) e ll), 3.2, 4.2, lettera f), 8.2, 15.3,
20.1, 21.1, 29.1, 29.4, lettere a) e b), 30.2, 30.3, 33.2 e 33.3 dove
la  parola  "utente"  e' sostituita dalle parole "cliente finale"; le
parole   "atti   di   terzi"   sono  sostituite  dalle  parole  "atti
autorizzativi".