L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 dicembre 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l' erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; l'Autorita' con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00), ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas; ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' soggetta a separazione societaria dall'attivita' di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a far data dal 1 gennaio 2002 per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dal 1 gennaio 2003 per gli altri esercenti; l'Autorita' con la deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 9 marzo 2002 (di seguito indicata come deliberazione n. 334/01), ha modificato l'art. 31 della deliberazione n. 47/00 relativo alle societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21, commi 2, 3 e 4; Visti: la deliberazione n. 47/00; la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002; la deliberazione n. 334/01; Visto il testo coordinato della "Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali dei servizi di distribuzione e vendita del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" risultante dalle modificazioni e integrazioni apportate dalla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 334/01, e proposte dalla presente delibera (allegato A); Considerata l'esperienza attuativa della disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale definita dalla deliberazione n. 47/00, in vigore dal 1 gennaio 2001 per tutti gli esercenti di distribuzione e vendita del gas con numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1999, e valutate le difficolta' incontrate dagli esercenti di minori dimensioni nell'applicazione degli obblighi di registrazione previsti dalla citata deliberazione; Considerato che, ai sensi all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01 l'esercente il servizio di distribuzione e' responsabile del servizio di misura del gas per i clienti finali; Ritenuto che sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 47/00 al fine di prevedere: che l'esercente documenti la causa di mancato rispetto del livello specifico o generale per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto siano riconducibili a forza maggiore o a causa del cliente o di terzi; la comunicazione da parte dell'esercente al cliente del codice univoco attribuito dallo stesso esercente alla richiesta di prestazione almeno per gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione; di estendere, se pure in forma semplificata e con la dovuta gradualita' l'applicazione della direttiva anche agli esercenti con meno di 5.000 finali alimentati in bassa pressione; Delibera: Art. 1. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 1.1. L'art. 1, comma 1.1, lettere b), c), d), g) e u) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) e' sostituito con il seguente: "b) "distribuzione" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.7 e 4.11, della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); c) "esercente" e' il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilita' relativo ad una qualsiasi delle attivita' di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione, o anche relativo a piu' di una di queste; d) "cliente" e', ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa pressione; e' altresi ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti; g) "terzi" sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell' esercente medesimo; u) "atti autorizzativi" sono le concessioni, autorizzazioni o servitu' il cui ottenimento e' necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente;". 1.2. All'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 47/00 sono aggiunte le seguenti definizioni: nn) "misura" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01; oo) "vendita" e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01; pp) "cliente finale" e' il consumatore che acquista gas per uso proprio. 1.3. L'art. 2 della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualita' commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera c). L'esercente puo' definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualita' e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalita' previste dall'art. 32.". 1.4. L'art. 23, lettera b), della deliberazione n. 47/00 e' sostituito con il seguente: "b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;" 1.5. All'art. 23 della deliberazione n. 47/00 e' aggiunto il seguente comma: "23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.". 1.6. L'art. 25, comma 25.2, della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente. "25.2 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.". 1.7. All'art. 30, comma 30.2, della deliberazione n. 47/00 le parole "agli utenti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualita' e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici" sono sostituite dalle parole "ad ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualita' di sua competenza e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di sua competenza." 1.8. All'art. 30, comma 30.3, della deliberazione n. 47/00 le parole "agli utenti" sono sostituite dalle parole "ai clienti finali, che abbiano in essere con l'esercente stesso un contratto di fornitura, relativamente ai livelli di qualita' di sua competenza". 1.9. All'art. 30 della deliberazione n. 47/00 e' aggiunto il seguente comma: "30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera a), e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.4, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera a).". 1.10. L'art. 32 della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Standard di qualita' definiti dall'esercente). - 32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualita' commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualita' non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva. 32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualita' commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entita' non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24. 32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorita' di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard anziche' ai corrispondenti livelli di qualita' definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. 32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualita' commerciale informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1. 32.5 Il cliente finale del mercato libero puo' chiedere all' esercente del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualita' commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita' degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento.". 1.11. L'art. 33, comma 33.3, della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "33.3 Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio: a) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, anche qualora il numero di clienti finali alimentati in bassa pressione del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000; b) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.". 1.12. All'art. 33 della deliberazione n. 47/00 sono aggiunti i seguenti commi: "33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e dei comuni nei quali e' in corso l'avviamento del servizio, a partire dal 1 gennaio 2004: a) gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva; b) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30; c) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30. 33.5 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.4, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.". 1.13. In tutta la direttiva di cui alla deliberazione n. 47/00, salvo diversa indicazione nei precedenti commi, la parola "utente" e' sostituita dalla parola "cliente" tranne nei commi 1.1, lettere h), m), p), q), r), y), dd), ee) e ll), 3.2, 4.2, lettera f), 8.2, 15.3, 20.1, 21.1, 29.1, 29.4, lettere a) e b), 30.2, 30.3, 33.2 e 33.3 dove la parola "utente" e' sostituita dalle parole "cliente finale"; le parole "atti di terzi" sono sostituite dalle parole "atti autorizzativi".