IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52; Vista la direttiva ministeriale 2001/58/CE della commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che stabilisce e fissa le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonche' quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza); Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio; Ritenuto necessario ovviare ad un errore di trascrizione contenuto nell'art. 2, ed un errore sostanziale dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2002; Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla data di decorrenza prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto 7 settembre 2002. Decreta: Art. 1. 1. L'ultimo rigo dell'art. 2 il termine "espressione" viene sostituito da "esposizione".