IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4  aprile  1997,  di  attuazione
dell'art.  25  commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n.
52;
  Vista la direttiva ministeriale 2001/58/CE della commissione del 27
luglio   2001,  che  modifica  per  la  seconda  volta  la  direttiva
91/155/CEE  che  stabilisce  e  fissa  le  modalita'  del  sistema di
informazione  specifica  concernente  i preparati pericolosi ai sensi
dell'art.  14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio,   nonche'   quelle   relative   alle  sostanze  pericolose
conformemente  all'art.  27  della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
(scheda informativa in materia di sicurezza);
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  settembre 2002, di recepimento
della   direttiva   2001/58/CE   riguardante   le   modalita'   della
informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
  Ritenuto  necessario ovviare ad un errore di trascrizione contenuto
nell'art.  2,  ed  un  errore  sostanziale  dell'art.  3  del decreto
ministeriale 7 settembre 2002;
  Ritenuto  necessario  ovviare  ad eventuali disguidi in ordine alla
data  di  decorrenza  prevista  dall'art.  5, comma 1, lettera a) del
decreto 7 settembre 2002.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'ultimo  rigo  dell'art.  2  il  termine  "espressione"  viene
sostituito da "esposizione".