IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  5  luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio  1975, n. 153 e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  l'applicazione  delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare, per l'anno 2003, la misura
della  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere agli intermediari
per  l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di
miglioramento;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni  agevolate  di  credito  agrario di
miglioramento,  previste  dalle leggi citate in premessa, e' fissata,
per l'anno 2003, come appresso:
    a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;
    b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti