IL DIRIGENTE
             dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
            - revoche - import export - sistema d'allerta
             della direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18  febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  D.D. 800.5/S.L.488-99/D1  del 12 aprile 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  99 del 30 aprile 2001, concernente la
sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178
e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  di alcune specialita'
medicinali,  tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del
presente decreto;
  Vista  la  domanda  datata  20 novembre  2002  della ditta Farmigea
S.p.a.  titolare  della  specialita',  che ha chiesto la revoca della
sospensione  dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta
con  il  decreto  dirigenziale  sopra  indicato,  limitatamente  alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse,  e revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoindicata  -  il  D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
  AMIK:
    A.I.C. n. 028562 015 - "2,5% crema" un tubo da 30 g;
    A.I.C. n. 028562 027 - "5% crema" un tubo da 30 g.
  Ditta: Farmigea S.p.a.
  II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                                Il dirigente: Guarino