IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   nel   territorio   della   provincia  di  Campobasso,  in
conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
con  il  quale,  a  seguito  degli  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre  2002  nel  territorio  della  provincia di Campobasso, e'
stato  previsto  che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9,
comma 2,  della  citata  legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini
per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 novembre  2002, con il quale e' stata deliberata l'estensione della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di  Foggia,  in  conseguenza dei gravi eventi sismici veriticatisi il
31 ottobre 2002;
  Visti  i  propri  decreti  del  14  e 15 novembre 2002, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002
e  n.  272 del 20 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal
31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti
ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero
aventi  sede  legale  od operativa in taluni comuni delle province di
Campobasso e di Foggia interessati dai citati eventi sismici;
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  protezione  civile della
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  n.  DPC/CG/0048154  del
20 dicembre  2002,  con la quale vengono individuati ulteriori comuni
delle province di Campobasso e di Foggia, nei quali e' stata rilevata
un'intensita' sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS
accertata  dal  Servizio  sismico  dello  stesso  Dipartimento  della
protezione   civile   e   dall'Istituto   nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia;
  Considerato   che,   a   seguito   dei   citati   eventi,  sussiste
l'impossibilita'  per i soggetti residenti nei territori dei suddetti
comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti
degli obblighi tributari;
  Considerato, altresi', che nel citato decreto del 15 novembre 2002,
il  comune  di Casalnuovo Monterotaro e' stato, per errore materiale,
denominato Castelnuovo Monterotaro;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di sospendere i termini degli
adempimenti  e  dei  versamenti tributari che scadono nel periodo dal
31 ottobre  2002  al  31 marzo  2003,  nonche' di correggere l'errata
denominazione del comune sopra individuato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita' di
sostituti  d'imposta,  che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la
residenza  nei  territori  dei  comuni  di Provvidenti (Campobasso) e
Pietra  Montecorvino  (Foggia)  sono  sospesi, dal 31 ottobre 2002 al
31 marzo  2003,  i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato.
  2. Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nel
territorio dei comuni di cui al comma 1.
  3. I  sostituti  di  imposta,  indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4. Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i  cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.