IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, avente ad
oggetto  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione
dello straniero;
  Vista  la  legge  30  luglio  2002, n. 189, recante: "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo";
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  9  ottobre  2002,  n.  222,  recante:
"Disposizioni   urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro
irregolare di extracomunitari";
  Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge
n.  195,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002,
che  demanda  al  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali la
determinazione  delle  modalita'  per l'imputazione del contributo di
cui  al  comma  3,  lettera b) del medesimo art. 1 sia per far fronte
all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  dei compiti previsti dallo
stesso  art.  1,  sia  in  relazione  alla posizione contributiva del
lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali;
  Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresi', al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di
corresponsione  delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali  concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 1 dello stesso art. 1;
  Tenuto   conto  che,  per  garantire  al  lavoratore  la  copertura
contributiva  ai  fini  pensionistici per i tre mesi antecedenti alla
data   di   entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n.  195,
convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, occorre,
nel  rispetto  del  minimale  introdotto  dall'art. 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n. 638, modificato
dall'art.  1,  comma  2,  primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989,  n. 389, destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di
cui  al  citato  comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002;
  Tenuto  conto,  altresi',  dell'intesa  raggiunta  tra il Ministero
dell'interno  ed  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali
circa  la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del
citato   art.   1   del   decreto-legge   n.   195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge n. 222 del 2002, determinata in una quota
pari ad Euro 31;
  Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge 9
settembre  2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre   2002,  n.  222,  sono  tenuti  a  versare,  ai  fini  della
ricevibilita'  della dichiarazione di emersione, il contributo di cui
al  comma  3,  lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  mediante  bollettini  di  c/c
postale entro l'11 novembre 2002.