IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"; Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' per l'imputazione del contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1 sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 1, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali; Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresi', al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso art. 1; Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, occorre, nel rispetto del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di cui al citato comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002; Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 31; Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537; Decreta: Art. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilita' della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.