In data 8 gennaio 2003 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: L'ARAN: nella persona del Dott. Antonio Guida per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali CGIL/FP FIRMATO CGIL FIRMATO CISL/FPS FIRMATO CISL FIRMATO UIL/PA FIRMATO UIL FIRMATO CSA di Cisal/Fialp FIRMATO CISAL FIRMATO RDB/Parastato FIRMATO RDB/CUB FIRMATO Art. 1. Fondo area dei professionisti 1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei professionisti prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e' integrata con le disposizioni dei commi seguenti. 2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio. 3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attivita' dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'. 4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attivita' e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di piu' enti. 6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997.