In data 8 gennaio 2003 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:


L'ARAN:

nella persona del Dott. Antonio Guida
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni    FIRMATO

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

  Organizzazioni Sindacali             Confederazioni Sindacali

CGIL/FP             FIRMATO          CGIL               FIRMATO
CISL/FPS            FIRMATO          CISL               FIRMATO
UIL/PA              FIRMATO          UIL                FIRMATO
CSA di Cisal/Fialp  FIRMATO          CISAL              FIRMATO
RDB/Parastato       FIRMATO          RDB/CUB            FIRMATO

                               Art. 1.
                    Fondo area dei professionisti
    1.  La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei
professionisti  prevista  dall'art.  42  del C.C.N.L. del 16 febbraio
1999  e  dall'art.  4,  comma  4,  del  C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e'
integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
    2.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali  sia  correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti,   cui   non   possa   farsi   fronte   attraverso  la
razionalizzazione  delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie
disponibili  o  che  comportino  un  aumento  stabile delle dotazioni
organiche   dei   professionisti,   gli   enti,   nell'ambito   della
programmazione  annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39
della  legge  n.  449/1997,  valutano  anche  l'entita' delle risorse
necessarie  per  sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne
individuano  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle capacita' di
bilancio.
    3.  La  disciplina  di  cui  al  comma  2  si  applica  anche per
remunerare attivita' dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi
di  interesse  strategico  per  gli  enti, consentano di far fronte a
situazioni   di   emergenza  o  di  straordinaria  necessita'  ovvero
collegate  a  situazioni  obiettivamente  accertate  e  riferibili  a
condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
    4.  Le  risorse  previste  dall'art. 42, comma 2, lettera d), del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla
attivazione delle seguenti iniziative:
      a) contratti  di  sponsorizzazione  e accordi di collaborazione
con  soggetti  privati  e  associazioni  senza  fini  di  lucro,  per
realizzare  o  acquisire  servizi,  interventi,  prestazioni,  beni o
attivita'  inseriti  nei  programmi  di  spesa  ordinari,  idonei  al
conseguimento  di  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
      b) convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  diretti  a
fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
      c) contributi  dell'utenza  per servizi pubblici non essenziali
o,  comunque,  per  prestazioni  non  connesse  a garanzia di diritti
fondamentali.
    5.  I  risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere b) e c), del
C.C.N.L.  del  16 febbraio  1999,  fermo  restando il contenuto delle
vigenti  disposizioni  normative  che  destinano  gli stessi risparmi
all'incentivazione   del   personale,   possono   derivare  anche  da
iniziative  di  collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento
in  comune  di  attivita'  e/o per la realizzazione di sinergie nella
gestione  quali,  ad  esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di piu' enti.
    6.  Le  risorse  derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5
sono  destinate,  con  i  criteri  definiti in sede di contrattazione
integrativa,  all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti
incaricati  dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve
le  quote  che  le  disposizioni  vigenti  destinano  ad  economia di
bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 43 della legge n. 449/1997.