IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente il riordino della disciplina
in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
  Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  72  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed,
in  particolare, il comma 6 del medesimo articolo che istituisce, per
il  miglioramento  qualitativo  delle  prestazioni  sanitarie  ed  il
conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale,
un  fondo  per  l'esclusivita'  del  rapporto dei dirigenti del ruolo
sanitario  che  hanno optato per l'esercizio della libera professione
intramuraria;
  Visto  l'art.  28  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato" ed in particolare, il comma 8 del medesimo articolo che
integra  di  70 miliardi  di lire annui a decorrere dall'anno 2000 il
suddetto   fondo,  riducendo  corrispondentemente  le  disponibilita'
destinate  al  finanziamento  dei  progetti  di cui all'art. 1, comma
34-bis, legge n. 662/1996;
  Vista la proposta del Ministero della salute del 12 settembre 2002,
concernente  la  ripartizione  del  fondo  per  l'esclusivita' tra le
regioni,  sulla  base  del  numero  dei  dirigenti sanitari che hanno
optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato regioni nella seduta
del 25 luglio 2002;
                              Delibera:
  Le risorse destinate al fondo per l'esclusivita' di cui all'art. 72
della   legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  comma 6,  pari  a  Euro
36.151.982,94  per  ciascuno  degli anni 2000 e 2001 (per complessivi
Euro   72.303.965,88)  sono  ripartite,  sulla  base  dell'indicatore
segnato  in  premessa,  secondo quanto indicato nell'allegata tabella
che fa parte integrante della presente delibera.
    Roma, 31 ottobre 2002

                                    Il Presidente delegato
                                          Tremonti
 Il segretario del CIPE
     Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 25