IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti  i propri decreti in data 10 e 23 settembre, 15 e 28 ottobre,
11  novembre,  19  dicembre  2002,  con  i  quali  e'  stata disposta
l'emissione   delle  prime  dodici  tranches  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali  3,50%,  con  godimento  15  settembre  2002 e scadenza 15
settembre 2005;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni
del  Tesoro  poliennali  3,50%,  con  godimento  15  settembre 2002 e
scadenza  15  settembre  2005,  fino  all'importo massimo di nominali
1.500  milioni  di  euro,  di  cui  al  decreto  ministeriale  del 10
settembre  2002,  citato  nelle  premesse,  recante l'emissione delle
prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 10 settembre
2002.