IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Vista la decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.; Considerato che nel 2002 il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di Phytophthora ramorum nei loro rispettivi territori; Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunita', in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunita' e gli isolati europei per piante ornamentali quali Rhododendron spp. e Viburnum spp. Considerato che e' necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' dell'organismo nocivo; Considerato che tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonche' alla produzione e al trasporto nella Comunita' di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresi' una sorveglianza piu' generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri; Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov; A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "l'organismo nocivo": Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.; b) "piante sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp. L.; c) "legname sensibile": il legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.; d) "cortecce sensibili": cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.