IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  comma  4 dell'art. 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166,
pubblicata  nel  supplemento  della Gazzetta Ufficiale n. 158/L del 3
agosto  2002,  che detta disposizioni per il trasferimento di risorse
per un totale di 180 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario
per   concedere   contributi   a   progetti   di   investimento   per
l'ammodernamento e l'innovazione di impianti a fune;
  Visto  il comma 6 dell'art. 31 della predetta legge n. 166/2002 che
prevede,  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, la ripartizione
delle  risorse  per  il  finanziamento  delle iniziative regionali di
sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune;
  Vista  la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8
della legge 11 maggio 1999, n. 140;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 753 dell'11
luglio  1980,  che  detta  "nuove  norme  in  materia  di polizia, di
sicurezza  e  di regolarita' nell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto";
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, n.
23,  recante "norme regolamentari in materia di varianti costruttive,
di  adeguamenti  tecnici  e  di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari,  aerei  e
terrestri";
  Visto  il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto con il Ministro dei
trasporti  e della navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
299  del  20  dicembre  1999, che ripartisce tra le regioni a statuto
ordinario   l'importo   di   L. 200.000.000.000   del   "Fondo"   per
l'innovazione  tecnologica,  l'ammodernamento  e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune previsto dall'art. 8 della
legge  n.  140/1999  per  importi  di  L. 10.000.000.000  da  erogare
annualmente  nel  periodo  dal  1999 al 2018, per gli importi come di
seguito indicato;

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                            |       Lire         |       Euro
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Piemonte....                |         773.900.000|         339.685,99
Lombardia....               |       2.284.700.000|       1.179.949,07
Veneto....                  |       2.240.250.000|       1.156.992,57
Liguria....                 |         529.200.000|         273.308,99
Emilia e Romagna....        |         676.150.000|         349.202,33
Toscana....                 |       1.170.250.000|         604.383,69
Marche....                  |         544.100.000|         281.004,20
Umbria....                  |          85.450.000|          44.131,24
Lazio....                   |          16.150.000|           8.340,78
Abruzzo....                 |       1.471.300.000|         759.863,04
Molise....                  |          33.050.000|          17.068,90
Campania....                |         137.750.000|          71.141,94
Basilicata....              |          37.750.000|          19.496,25

  Visto  il  decreto  del 31 luglio 2002 del Ministro delle attivita'
produttive  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  che modifica il predetto decreto del 24 novembre 1999 per
la ripartizione delle risorse del "Fondo" di Euro 92.962.241,84 (pari
a L. 180.000.000.000) negli anni dal 2001 al 2018 per gli importi qui
di seguito indicati:

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                                    |              Euro
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Piemonte                            |                      420.912,37
Lombardia                           |                    1.243.341,57
Veneto                              |                    1.219.354,74
Liguria                             |                       10.472,71
Emilia e Romagna                    |                      368.004,46
Toscana                             |                      636.963,34
Marche                              |                      296.101,78
Umbria                              |                       46.452,20
Lazio                               |                        8.779,77
Abruzzo                             |                      800.795,35
Molise                              |                       17.932,42
Campania                            |                       74.943,58
Basilicata                          |                       20.514,70

  Tenuto  conto  che  sono  state  erogate  alle  regioni  a  statuto
ordinario  in totale le somme qui di seguito indicate dovute quanto a
Euro 5.164.568,99  per  gli  anni  1999  e  2000 con le modalita' del
decreto    interministeriale    24 novembre    1999,   e   quanto   a
Euro 5.164.568,99  con le modalita' del decreto interministeriale del
31 luglio 2002:

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                                    |              Euro
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Piemonte                            |                      820.598,36
Lombardia                           |                    2.423.290,64
Veneto                              |                    2.376.347,31
Liguria                             |                      283.781,70
Emilia e Romagna                    |                      717.206,79
Toscana                             |                    1.241.347,03
Marche                              |                      577.105,98
Umbria                              |                       90.583,44
Lazio                               |                       17.120,55
Abruzzo                             |                    1.560.658,39
Molise                              |                       35.001,32
Campania                            |                      146.085,52
Basilicata                          |                       40.010,95

  Tenuto conto che a seguito della delibera n. 84 del 30 gennaio 2001
della  giunta  della  regione  Liguria  la regione deve restituire la
somma  di  Euro 525.672,56  in applicazione della modifica introdotta
dal  D.I.  del  31 luglio 2002 al D.I. del 24 novembre 1999, per aver
liquidato Euro 557.090,69 rispetto ad Euro 31.418,13 dovuti;
  Considerata  l'intesa  con le regioni a statuto ordinario raggiunta
nella  seduta  del  19 dicembre 2002 della Conferenza Stato-regioni e
province    autonome   per   la   ripartizione   delle   risorse   di
Euro 180.000.000,00 previste dall'art. 31 della legge n. 166/2002 per
aver approvato i seguenti criteri:
    a) l'importo  di  Euro 87.797.672,85  (pari  a L. 200.000.000.000
meno  L. 30.000.000.000)  di  cui  al  decreto  del  31  luglio 2002,
registrato  all'Ufficio  centrale  di  bilancio  al  n.  3736  del  9
settembre 2002, previsto per gli anni dal 2002 al 2018, con la stessa
ripartizione  degli investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui
alle domande presentate alle regioni con riferimento al primo "bando"
dell'anno 1999, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 140/1999;
    b) l'importo    di    Euro 18.440.465,43    (pari   al   20%   di
Euro 92.202.327,15) da ripartire uniformemente tra tutte le regioni a
statuto ordinario con impianti a fune in servizio pubblico;
    c) l'importo    di    Euro 32.270.814,50    (pari   al   35%   di
Euro 92.202.327,15)   da  ripartire  in  funzione  del  numero  degli
impianti   esistenti   al   31  dicembre  2001  tenuto  conto  di  un
coefficiente pari a 1 per le funivie bifuni e funicolari, pari a 0,80
per  le  seggiovie  e  le cabinovie ad attacco fisso ed agganciamento
automatico e pari a 0,40 per le sciovie e gli ascensori elettrici;
    d) l'importo    di    Euro 41.491.047,22    (pari   al   45%   di
Euro 92.202.327,15)  da  ripartire in funzione del numero di impianti
che  alla data del 31 dicembre 2001 hanno superato la prima revisione
generale  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  del  2  gennaio  1985, n. 23 "Norme
regolamentari  in  materia  di  varianti  costruttive, di adeguamenti
tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto
effettuati  con  impianti  funicolari  aerei  e  terrestri", tenendo,
altresi',  presenti  i  pesi  per tipologia di impianti indicati alla
precedente lettera b);
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  risorse  di Euro 180.000.000,00 sono ripartite e liquidate alle
regioni  a  statuto  ordinario  per gli importi indicati nel seguente
prospetto  tenendo  conto  che  per  la  regione Liguria l'importo da
liquidare  e'  al  netto  di  Euro 525.672,56  per  tener conto delle
modifiche  approvate  con  delibera  n.  84 del 30 gennaio 2001 della
giunta della Liguria, citata nelle premesse:

         ---->   Vedere tabella a pag. 13 della G.U.  <----