IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Visto  il  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

    Visto  l'art.  5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;

    Visto  il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1995,  n.  527,  e
successive  modifiche  e  integrazioni, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore  delle  attivita'  produttive nelle aree depresse del Paese di
cui alla citata legge n. 488/1992;

    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;

    Visto,  in  particolare,  che, secondo le condizioni ed i termini
indicati  nelle  predette  direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie  proposte  relative  a  settori  di attivita' o aree ritenuti
prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria  ordinaria che a
quella  speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;

    Visto  il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale e'
stato  definito  il  piano  programmatico  di  riparto  delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per  il bando del "settore commercio" del 2002 ed e' stato fissato al
6  settembre  2002 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle
dette  regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti
la  formazione  delle  graduatorie speciali e le relative risorse, le
specifiche  priorita'  e i relativi punteggi, secondo quanto previsto
dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando;

    Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;

    Considerato  che  l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede  che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;

    Considerato  che  l'art.  6-bis del medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;

    Viste   le  determinazioni  concordate  tra  il  Ministero  delle
attivita'  produttive e le richiamate regioni e province autonome nel
corso  della  riunione  del  7  novembre 2002, convocata ai sensi del
citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;

                              Decreta:
                           Articolo unico

    1.  Sono  approvate  le  proposte formulate dalle regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3  luglio  2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del
2002  e  riferite  alle  predette  regioni e province autonome per le
attivita'  del  "settore  commercio";  tali  proposte, concernenti la
formazione  delle  graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle
stesse  destinate  nonche'  le  priorita'  regionali  ed  i  relativi
punteggi  utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del
detto  testo  unico,  sia  con riferimento alle graduatorie regionali
ordinarie   che  speciali,  sono  riportate,  rispettivamente,  negli
allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

    2.  Per  le regioni e le province autonome che non hanno proposto
la  graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,   ordinaria   o   speciale,   della   regione  medesima.
Analogamente  assumono  valore  pari  a zero le singole priorita' non
espresse.

    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 17 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: MARZANO