IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ed il sistema di determinazione delle
relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro, con riferimento e,
comunque,  in  misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
  Visto  l'art.  48,  comma  8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai
fini   fiscali,   delle   retribuzioni   convenzionali   di   cui  al
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito
di lavoro dipendente prestato all'estero;
  Considerato  che  l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorita'
concertante;
  Visti  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, nonche' il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto
2001,  n.  317,  con  i quali rispettivamente sono stati istituiti il
Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica con il
Ministero delle finanze, ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del
computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto  l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n.  314,  che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente
ai   fini  contributivi,  conferma  le  disposizioni  in  materia  di
retribuzioni  convenzionali  previste  per  determinate  categorie di
lavoratori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 febbraio  2002 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  37  del  13 febbraio  2002,  relativo  alla
determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di  paga in corso al 1 gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2002;
  Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita';
  Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2003,  alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art.  14  della  legge  n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre
2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali

  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2003 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2003, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, introdotto con art. 36,
comma  1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle  unite tabelle che
costituiscono parte integrante del presente decreto.