IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,   n.  784,  recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva
79/530/CEE  concernente  l'informazione,  mediante etichettatura, sul
consumo di energia degli apparecchi domestici;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio  concernente  le  informazioni sul consumo di energia degli
apparecchi domestici;
    Vista   la   direttiva   2002/40/CE   dell'8 maggio   2002  della
Commissione   che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante   il  consumo  di  energia  dei  forni  elettrici  per  uso
domestico;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al recepimento della disposizione
comunitaria sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Il  presente  decreto  si  applica ai forni elettrici per uso
domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati
in apparecchi piu' grandi.
    2.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti forni:
      a) forni  che possono essere alimentati anche da altre forme di
energia;
      b) forni  che  non  rientrano nell'ambito di applicazione delle
norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
      c) forni  portatili,  consistenti  in  apparecchi non fissi con
massa  inferiore  a  18  kg,  purche'  non destinati ad installazioni
componibili.
    3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore -
fatta eccezione per la funzione vapore caldo - non e' contemplato dal
presente decreto.