IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, recante norme per l'attuazione della direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici; Vista la direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi piu' grandi. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti forni: a) forni che possono essere alimentati anche da altre forme di energia; b) forni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto; c) forni portatili, consistenti in apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purche' non destinati ad installazioni componibili. 3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore - fatta eccezione per la funzione vapore caldo - non e' contemplato dal presente decreto.