IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici; Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto. 2. Sono eclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti apparecchi: apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia; apparecchi aria-acqua e acqua-acqua; unita' con potenza refrigerante superiore a 12 KW.