IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio  concernente  le  informazioni sul consumo di energia degli
apparecchi domestici;
    Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione
che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per  quanto  riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
dei condizionatori d'aria per uso domestico;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al recepimento della disposizione
comunitaria sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Il  presente  decreto si applica ai condizionatori d'aria per
uso  domestico  alimentati  dalla  rete elettrica come definiti dalle
norme  europee  EN  255-1,  EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui
all'art. 2, comma 1 del presente decreto.
    2.  Sono  eclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti apparecchi:
      apparecchi  che  possono essere alimentati anche da altre fonti
di energia;
      apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;
      unita' con potenza refrigerante superiore a 12 KW.