IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  19 settembre  2002  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di  Viterbo"  con  decreto  8 ottobre  1999  e'  stata  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
"Canino",  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva "Canino";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 8 ottobre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Viterbo", con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto
8 ottobre  1999,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine  protetta  olio extravergine di oliva "Canino" registrata con
il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996,
gia'  prorogata  con  decreto  19 settembre  2002,  e'  ulteriormente
prorogata di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003.