IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002 con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo    di    controllo    denominato    "C.S.Q.A.    S.r.l.
Certificazioni"  con decreto 18 marzo 1999 e' stata prorogata fino al
26 febbraio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda",
allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale
dell'11 aprile 2002, protocollo numero 61862;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva "Garda";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 marzo 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l. Certificazioni", con sede in Thiene, via S. Gaetano
n.  74  con  decreto  18 marzo  1999, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda"
registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2325/97 del
24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio
2002  e  15 ottobre  2002,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi
giorni a far data dal 26 febbraio 2003.