IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visti  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80, recante:
"Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e'
stato  indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
    Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
    Considerato  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
    Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

    ---->  Vedere immagini da pag. 9 a pag. 20 della G.U.  <----

    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 18 dicembre 2002
                                        Il direttore generale: Abate
 
                                  Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.