IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento
all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25   gennaio   2001,  recante
"Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 3 aprile
2001, n. 78, con particolare riferimento all'art. 5;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante "Protocolli
per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di
emocomponenti",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 3 aprile
2001, n. 78, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7   settembre  2000,  recante
"Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1
settembre 2000, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi minimi per
l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie  relative  alla  medicina
trasfusionale",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
  Rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto  di  cellule
staminali  sono attive in campo internazionale specifiche societa' ed
organizzazioni  denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation),  che  si  occupa delle procedure trapiantologiche e
degli   standard  per  i  centri  di  trapianto,  collegata  al  ISCT
(International  Society  for  Cell Therapy), all'IBMTR (International
Bone  Marrow  Transplant  Registry)  e  al JACIE (Joint Accreditation
Committee   of  ISHAGE  and  EBMT  per  l'accreditamento  dei  centri
trapianto  e  le  indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow
Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del
mondo  in  un  unico  file  telematico collegato con tutti i registri
nazionali  e  con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa
di  standard  e  procedure,  diritti e doveri dei donatori nel mondo;
NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di
sangue  cordonale),  che determina le procedure e i criteri necessari
all'accreditamento   delle   banche  cordonali;  ISBT  (Internationai
Society  of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di
Medicina Trasfusionale;
  Preso   atto  che  le  societa'  ed  organizzazioni  internazionali
succitate  sono  collegate  o  associate  con  corrispondenti  gruppi
clinico-scientifici  ed  organizzazioni  nazionali  denominati: GITMO
(Gruppo  Italiano  Trapianto  Midollo  Osseo),  associato  con  EBMT;
IBMDR/ADMO  (Italian  Bone  Marrow  Donor  Registry  ed  Associazione
Donatori  Midollo  Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA;
GRACE  (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche)
associato  con  NETCORD; SIE (Societa' Italiana di Ematologia); SIMTI
(Societa'  Italiana  di  Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia),
associata con ISBT; SIDE (Societa' Italiana di Emaferesi);
  Viste  le  linee  guida  prodotte  dalle  sopraricordate  societa',
organizzazioni  e  gruppi  clinico-scientifici  in  tema  di  cellule
staminali emopoietiche;
  Considerato   che   l'impiego   di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale in campo terapeutico e' in parte ancora oggetto di studio;
  Ravvisata  la  necessita'  e urgenza di esercitare una piu' stretta
attivita'  di  controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle
cellule  staminali  da  cordone  ombelicale,  in attesa dei necessari
adeguamenti  della  normativa vigente in materia di cellule staminali
ai piu' recenti risultati della ricerca scientifica;
  Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, "Misure urgenti in
materia di cellule staminali da cordone ombelicale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2002, n. 31;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  vietata  l'istituzione  di  banche  per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche
accreditate  ad  esclusione  delle strutture individuate dall'art. 18
della legge n. 107/1990.
  2.  La  conservazione,  presso  le  strutture  pubbliche  e  quelle
individuate  dall'art.  18 della legge 107/1990, di cellule staminali
da  cordone  ombelicale per uso autologo, ove si renda necessario, e'
soggetta  a  preventiva  autorizzazione  da parte delle regioni e non
comporta oneri a carico del donatore.