Il  comune  di  Fauglia  (provincia  di  Pisa)  ha adottato, il 5
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
      aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
      aliquota  ridotta  del  5  per  mille  in  favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune  di Fauglia per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
      aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi non locati (non
utilizzati  e  non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale
di soggetti residenti all'estero.
    Detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
    La  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' elevata da Euro
103,29  (L. 200.000)  a  Euro  258,23  (L.  500.000)  per le seguenti
categorie di soggetti passivi:
      disabili  totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone
nella  suddetta  situazione)  a  condizione di essere possessori solo
dell'unita'  immobiliare  per  la  quale  viene richiesta la maggiore
detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore
all'importo   di   Euro  20.658,28  annui  (escluso  il  reddito  del
fabbricato  per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
      possessori  solo  dell'immobile  per  il  quale viene richiesta
la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si
riferisce  l'imposta  un reddito complessivo familiare lordo, escluso
il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non
superiore  a  Euro  9.296,22  per  nuclei  familiari  composti  da un
componente,  incrementato  di  Euro  1549,37  per  ogni componente il
nucleo.
    L'applicazione   del   beneficio  dell'ulteriore  detrazione  per
l'abitazione principale e' subordinata alle seguenti condizioni:
      che  gli  altri  componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare;
      che   l'immobile  per  il  quale  viene  richiesta  la maggiore
detrazione  non  sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7. A/8,
A/9);
      che  i  contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra
descritti,  debbano  presentare  apposita  domanda,  corredata  della
relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2003.
                            Precisazioni:
    Si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse
in  uso  gratuito  a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o
grado,  per  le  quali  e'  possibile  beneficiare  dell'applicazione
dell'aliquota  prevista  per  le  abitazioni  principali ma non della
detrazione (Dir. Fisc. Loc. n. 34/E/2/1406 del 10 febbraio 1995).
    Per  la  concessione  in  uso  gratuito dovra' essere presentata,
entro  il  30 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
concessione,  da  parte del concessionario e del concedente, apposita
autocertificazione  ai  sensi  della legge n. 15/1968, che si ritiene
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
    (Omissis).