Il comune di Cavriago (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il
19 novembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003,
ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
      a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
      b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  cioe' quella nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente  e  sue  pertinenze,  intendendosi  come tali "le unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C/2  e  C/7  (limitatamente  ad  una  cantina o ad una soffitta o una
tettoia)  le  unita'  immobiliari  C/6  (per  non piu' di due garage)
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale;
      c) aliquota  maggiorata  nella  misura  del  7 per mille per le
abitazioni  sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate
dal  proprietario  o  dai  suoi  familiari, non siano locate a terzi,
siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche
e  non  siano  dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si
escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in
attesa di essere vendute;
    2)  di  fissare  in  Euro  103,29  la detrazione per l'abitazione
principale;
    3)  di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di
Euro 103,29  e  della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata e che essi risultino residenti nel comune;
    4)  di  estendere  l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei
seguenti casi:
      4.a  unita'  immobiliari,  che  risultavano non locate e vuote,
locate  con  contratto  registrato a partire dal 1 gennaio 2003 ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
      4.b unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di Io
grado (figli/genitori - genitori/figli);
    5)  di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I.
dovuta  per  l'anno  2003  al  soggetto  passivo qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
A) Pensionati:
    possesso   del  solo  appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
    aver  compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1
gennaio 2003;
    essere  in  condizione  non  lavorativa e con reddito complessivo
lordo non superiore a Euro 12.911,43 riferito all'anno 2002. Nel caso
in  cui  il  nucleo familiare sia composto da un unico componente, il
reddito  complessivo lordo non puo' essere superiore a Euro 10.329,14
annui.
    L'assenza  di  una  delle  suddette  condizioni  fa venir meno al
diritto della riduzione d'imposta.
    Inoltre:
      l'applicazione   di  tale  riduzione  richiede  che  gli  altri
eventuali  componenti  del  nucleo  famigliare  non  possiedano altri
fabbricati in tutto il territorio nazionale;
      nel  caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale  da  parte  di  piu'  soggetti  comproprietari,  ognuno di
questi,  per  godere  della  riduzione  deve  essere  in possesso dei
requisiti di cui sopra.
B) Famiglie numerose:
    possesso   del  solo  appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
    il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o piu' figli minori
o  in  condizioni  non lavorative al 1 gennaio 2003, come da stato di
famiglia;
    il  reddito  complessivo  riferito  all'anno 2002 non superiore a
Euro 30.987,42  lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per
ogni altro componente Euro 7.746,86 annui lordi.
    L'assenza  di  una  delle  suddette  condizioni  fa venir meno il
diritto di riduzione.
C) Nucleo famigliare in condizioni bisognose:
    possesso   del  solo  appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
    nucleo  famigliare  formato  da  un  solo  genitore con un figlio
minore  o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo
non  superiore  a  Euro  13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2002
(comprensivo  anche  dei  redditi  esenti  ai  fini  IRPEF)  per ogni
ulteriore  figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono
Euro 6.713,94 annui lordi;
D) Famiglie  con componenti portatori di handicap (ai sensi e per gli
effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104):
    possesso   del  solo  appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
    il  reddito  complessivo  riferito  all'anno 2002 non deve essere
superiore  a Euro 18.076,00 annui lordi se la famiglia e' composta di
2  persone,  si  aggiungono  poi  Euro  7.746,86 annui lordi per ogni
componente oltre i 2.
    L'assenza  di  una delle condizioni fa venir meno il diritto alla
riduzione d'imposta.
      6)  Di poter usufruire della detrazione di Euro 103,29 nel caso
di  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  e della riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. dovuta di cui
al punto 5) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda
dell'interessato  comprovante  il  possesso  dei requisiti richiesti;
analogamente  per  poter  usufruire  della  aliquota ridotta al 6 per
mille  per  le  unita' immobiliari locate con contratto registrato di
cui al punto 4.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante
gli estremi della registrazione.
    Sia  la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune
entro  il  termine  previsto per la presentazione della dichiarazione
I.C.I.
    (Omissis).