Il  comune  di  Manfredonia  (provincia di Foggia) ha adottato il
13 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire,  per  l'anno  2003,  nelle  seguenti misure le
aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili istituita con decreto
legislativo n. 504/1992:
      terreni agricoli, 7 per mille;
      abitazione principale, 5,5 per mille;
      altri fabbricati, 7 per mille;
      aree fabbricabili, 7 per mille;
      fabbricati  invenduti, 4 per mille (appartenenti ad imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni);
    2)  di  stabilire  per  l'anno 2003 fino alla concorrenza di euro
170,43  la  detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale sul territorio
comunale:
      a) pensionati  singoli  di  eta'  non  inferiore a 60 anni, con
reddito  inferiore/uguale  a  euro  6.713,94  maggiorato  del reddito
catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
      b) coniugi  pensionati  di  cui  uno  almeno degli stessi abbia
compiuto  il sessantesimo anno di eta' con reddito inferiore/uguale a
euro 10.329,14 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto
dell'agevolazione d'imposta;
      c) vedove  pensionate  con  reddito  del  nucleo  familiare non
superiore a euro 6.713,94;
    3)  di  applicare  per  l'anno  2003 le agevolazioni previste dal
comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di
proprietari  di  immobili  per  interventi di recupero del patrimonio
edilizio nella misura del 5,5 per mille;
    4)  di  applicare l'aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille
per  le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano
state  concesse  in  locazione con contratto-tipo concordato ai sensi
dell'art.  2,  comma  3,  della  legge  n. 431/1998, limitatamente al
periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
    5) di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per
i  fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili;
    6)  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.
    In   alternativa   il  contribuente  ha  facolta'  di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e  successive  modificazioni,  nella  quale  deve  dichiarare la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    7) di considerare abitazione principale, con l'applicazione della
sola  aliquota  agevolata  del  5,5  per  mille, con esclusione della
detrazione   per  abitazione  principale  di  euro  118,79,  l'unita'
immobiliare  concessa  in  uso  gratuito  a  parenti  di  primo grado
(genitori  o  figli), a condizione che venga presentata dichiarazione
sottoscritta  dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per
legge,  e  il  soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria
residenza,  cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva
stabile dimora;
    8)   viene   considerata   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    9)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  118,79 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta
per   l'abitazione  principale  ed  e'  ripartita  in  parti  uguali,
indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi
residenti  che  ne  hanno  diritto  ed  in  proporzione al periodo di
utilizzazione nel corso dell'anno. Per la determinazione dell'imposta
dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che
l'importo  di  euro  118,79  di  cui  sopra  sia  elevato a 170,43, e
comunque  non  oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le
modalita'  indicate  in  narrativa che qui si intendono integralmente
riportate.  Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
    10)  di  precisare che per l'anno 2003 l'aliquota ridotta del 5,5
per  mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per
le  relative  pertinenze  (soffitta/cantina  se  ubicati nello stesso
edificio   o  complesso  immobiliare  in  cui  e'  sita  l'abitazione
principale  e  garage/box/posto  auto  limitatamente  ad  uno solo di
essi);
    11)  di  dare  atto  che,  ai  sensi del comma 2 dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
    12)  i  soggetti  che  intendono  fruire delle aliquote di cui ai
numeri 2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I.
del  comune  di  Manfredonia,  entro  il termine della scadenza della
seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta
autocertificando il possesso dei requisiti previsti.