IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza del sig. Wissam Shahbary, nato a Nazaret (Israele)
il 23 marzo 1975, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31
agosto  1999,  n.  394,  la  dichiarazione  che non sussistono motivi
ostativi  al  rilascio  del  titolo abilitativo per l'esercizio della
professione di avvocato in Italia;
  Preso  atto  che il richiedente ha conseguito il titolo di "Dottore
in  Giurisprudenza" in data 17 giugno 1999 presso l'Universita' degli
studi di Camerino;
  Visto  il  certificato  di  riconoscimento  del  titolo accademico,
rilasciato  al  sig. Shahbary dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme
in  data  1  luglio 1999, ai sensi della legge israeliana dell'Ordine
degli avvocati del 1961;
  Considerato   che   il   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
professionale  israeliano  di  "Orech Din" (avvocato) dal 30 novembre
2000, come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 29 novembre 2002;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visto  l'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 che
prevede  la  definizione  annuale delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
                              Dichiara
che  non  sussistono  motivi  ostativi  al  rilascio al sig. Shahbary
Wissam,  nato  a  Nazaret  (Israele)  il  23  marzo  1975,  cittadino
israeliano,  del titolo abilitativo per l'esercizio della professione
di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi
migratori  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n.
286/1998.
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione  prodotta,  dovra'  essere  presentata  alla  Questura
territorialmente   competente   per   l'apposizione   del  nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
  Successivamente  al  conseguimento  del  permesso  di  soggiorno in
Italia,  il  sig. Shahbary  potra'  richiedere  a questo Ministero il
rilascio   del   decreto   di   riconoscimento   del  proprio  titolo
professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione
all'albo degli avvocati in Italia.
  Il  riconoscimento  sara'  subordinato  al superamento di una prova
volta  ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della
seguente  materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di
svolgimento   della   prova   sono   indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione.
    Roma, 23 gennaio 2003
                                          Il direttore generale: Mele