IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz, nata ad Avila il 22 luglio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingegnera Induastrial", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Ingeniera Industrial (Especialidad de Organizacion Industrial)" conseguito presso l'"Universidad de Valladolid" nel febbraio 2001; Considerato che la richiedente e' iscritta al "Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, delegacion de Valladolid", dal giugno 2002; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002; Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria datato 18 novembre 2002; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz, nata ad Avila il 22 luglio 1975 cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.