IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Vista  la  delibera  del  CIPE  del  27  aprile  1995, e successive
modifiche  e  integrazioni,  con  la  quale  sono  state  emanate  le
direttive  per  la  concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto-legge citato;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed  integrato,  con effetto dalle domande di agevolazione
presentate  a  decorrere  dal  1997,  dal decreto ministeriale del 31
luglio 1997, n. 319;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre 1997, n. 434, e successive
modifiche  e  integrazioni,  concernente  interventi urgenti a favore
delle  zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e
Umbria;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  n.  234363  del  20 novembre 1997, n.
900043  del  5  febbraio  1998,  n.  900070  del 23 febbraio 1998, n.
1065731  del  13 maggio 1998, n. 1067714 del 5 agosto 1998, n. 900033
del 22 gennaio 1999, n. 1029445 del 25 febbraio 1999 e n. 1039477 del
30 aprile 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 febbraio 1999, con il quale
sono  stati  fissati i termini per la presentazione delle domande per
la   formazione   delle   graduatorie  speciali  relative  alle  aree
disastrate  delle  regioni  Marche  e  Umbria e, sentiti i commissari
delegati  per la protezione civile delle regioni stesse, i criteri di
riparto  delle  risorse  disponibili  tra  le graduatorie medesime in
proporzione al fabbisogno di ciascuna di esse;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 19 dicembre 1997 con il quale,
sulla   base   delle   specifiche   proposte  regionali,  sono  stati
individuati i punteggi relativi alle priorita' di cui all'art. 6-bis,
comma  2  del  regolamento  da  utilizzare  ai  fini  dell'indicatore
regionale  di  cui  all'art.  6,  comma 4, lettera a), numero 4 dello
stesso regolamento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  16  luglio  1999  concernente  la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  del bando-terremoto "industria" del 1999 e, tra queste,
quella della regione Umbria;
  Viste  le  note  con  le  quali le seguenti imprese, inserite nella
detta  graduatoria  in  posizione  non utile per la concessione delle
agevolazioni,  hanno rinunciato alle agevolazioni concedibili tramite
scorrimento della graduatoria medesima:
    Prog. 69626 Vetreria S. Rocco S.r.l.;
    Prog. 69427 Elle Esse di Capricci Nello & C. S.n.c.;
    Prog. 61368 S.I.A.M.I. S.r.l.;
    Prog. 69426 Metal Micanti S.n.c.;
    Prog. 16777 Tecnometal di Mancinelli Rino & C. S.n.c.;
    Prog. 69348 Francescano Liquori di Carli Marco D.I.;
    Prog. 69307 Tulli Acque Minerali S.r.l.;
    Prog. 69431 Derby di Rosati Alberto & C. S.n.c.;
    Prog. 69605 Donati 2000 di Donati Giovanni & C. S.n.c.;
    Prog. 61321 Lecablock Umbria S.r.l.;
    Prog. 69030 Recchioni Sergio D.I.;
  Vista la nota n. 51852 IV del 18 novembre 2002 della regione Umbria
ed  i  successivi chiarimenti con i quali si conferma la destinazione
delle  risorse  derivanti  da  economie  per  rinunce  e/o revoche di
progetti  originariamente ammessi a contributo al bando-terremoto del
settore  "industria" del 1999 della legge n. 488/1992, per un importo
complessivo  di  7.678.862,03  euro, in favore dei progetti utilmente
collocati  nella  relativa  graduatoria  e  non agevolati o agevolati
parzialmente, secondo l'ordine della graduatoria medesima;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  iniziative  inserite nella graduatoria della regione Umbria
del   5o  bando-terremoto  "industria"  del  1999,  non  agevolate  o
agevolate  parzialmente  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
medesima  ed  interessate  dallo scorrimento per l'assegnazione delle
risorse  derivanti  da  rinunce o revoche, tenuto conto di quelle che
hanno  rinunciato  indicate  nelle  premesse,  sono  quelle  indicate
nell'elenco  allegato  al  presente decreto ed in favore delle stesse
sono  emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle
agevolazioni.
  2.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto
del  compenso  spettante  alle  banche  concessionarie  e  dell'onere
relativo  agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei  programmi di
investimenti,    a   carico   delle   predette   risorse,   di   cui,
rispettivamente,  all'art.  1,  comma  2  ed all'art. 10, comma 1 del
regolamento.
    Roma, 28 gennaio 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano