Il  comune  di  San  Giorgio  di  Piano (provincia di Bologna) ha
adottato  il  18 dicembre  2002  e  il  19 novembre  2002 le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  I.C.I.  nelle
seguenti misure:
      aliquota agevolata del 5 per mille per:
        a) unita'  immobiliare  adibita  direttamente  ad  abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  possedute  da  soggetti passivi
persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
        b) unita'  immobiliare  locata ad un soggetto che la utilizzi
come abitazione principale;
        c) unita'  immobiliare  data  in  comodato gratuito a parenti
fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano
come loro abitazione principale;
        d) unita'  immobiliare  data in locazione con contratto tipo,
ex  art.  2  legge  n.  431/1998,  a  soggetto  che  la utilizza come
abitazione principale;
        e) unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      aliquota   del  7  per  mille  ordinaria  per  tutte  le  altre
tipologie;
    2)  di  determinare  la  detrazione  di  imposta  I.C.I.,  per le
abitazioni  principali  di  tutti  soggetti  passivi  nella  seguente
misura:
      Euro  105,00  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale   del   soggetto   passivo   d'imposta,  intendendosi  per
abitazione  principale  quella  nella  quale  il contribuente, che la
possiede a titoli di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi  familiari  dimorano  abitualmente,  ovvero  quella  posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  o disabile che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locazione;
      Euro 150,00  per  particolari  categorie  a  basso  reddito  da
definire con propria successiva deliberazione;
      dette  disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
    3)  di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale
non  trova  capienza  nell'imposta  dovuta  per  la  prima  casa,  e'
scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze;
    (Omissis).
    1)  di  confermare  per  l'anno 2003 i criteri e requisiti per il
riconoscimento   del   diritto   all'aumento   della  detrazione  per
abitazione  principale per particolari categorie di utenti deliberati
con D.g. 145 del 28 dicembre 2001;
    2)  di  dichiarare al presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.  134,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 267/2000, con
votazione successiva ed unanime.