IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 112, recante
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
    i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono
definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per
inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate
fino  al  31  dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
esaminate;
    la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei
provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso
esercita la facolta' di definizione automatica;
    l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non
puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di
lire annue;
    al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  in  parola quanto
dovuto,  e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
      a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2000;
      b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2001;
      c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2002;
      d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2003;
    con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
  Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia
fiscale,  e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30
giugno  1999  la  data di riferimento per le domande di rimborso e di
discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in
parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo
dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire
200  miliardi  ciascuno  gli  importi di cui alle lettere b), c) e d)
suindicate;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso,
al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per regolazioni
debitorie;
  Visto  il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000,
con  cui,  per  le finalita' del citato art. 60, comma 6, del decreto
legislativo  n.  112  del  1999, si e' provveduto all'emissione della
prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa,
assegnando  certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio
2000 e scadenza 1 luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari
a lire 994.377.267.310);
  Visti  i  decreti  ministeriali n. 012649 del 12 dicembre 2001 e n.
19773  dell'8  gennaio  2003,  con cui si e' provveduto all'emissione
delle  prime due quote dei titoli relativi alla seconda annualita' di
cui  alla  citata  normativa  assegnando  certificati  di credito del
Tesoro  con  decorrenza  1  gennaio  2001  e  scadenza 1 luglio 2008,
rispettivamente,  per  gli  importi  di  euro  206.081.000  e di euro
70.596.000 (e quindi per complessivi euro 276.677.000);
  Viste   le  lettere  n.  2002/210877  del  4  novembre  2002  e  n.
2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate
ha  trasmesso,  fra  l'altro,  un  apposito  elenco,  riguardante,  a
completamento  della  seconda delle suddette annualita', i nominativi
degli  aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli
erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di
rimborso  e di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere
assegnati  titoli  di  Stato per complessivi 125.246.000 euro, tenuto
conto  dell'importo di 100.640,39 euro derivante dagli arrotondamenti
da effettuare;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione  di  una ulteriore quota relativa alla seconda annualita'
dei  certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2001 e
scadenza  1  luglio  2008,  per  l'ammontare  nominale di complessivi
125.246.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due
separate quietanze, la prima di euro 125.145.359,61 (pari all'importo
del credito da estinguere) e la seconda di euro 100.640,39 (derivante
dagli arrotondamenti di cui sopra);
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, e
successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della
legge  21 novembre 2000, n. 342, e' disposta l'emissione di una terza
quota, relativa alla seconda delle annualita' previste dalla predetta
normativa,  di  certificati  di  credito del Tesoro al portatore, per
l'importo  di  nominali  125.246.000  euro,  da assegnare ai soggetti
aventi  diritto  alla  restituzione  delle  quote  iscritte  in ruoli
erariali,  indicati  nell'elenco  allegato  al presente decreto, alle
seguenti condizioni:
    godimento: 1 gennaio 2001;
    scadenza: 1 luglio 2008;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2008;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 12 dicembre
2001, citato nelle premesse.
  All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto
gli interessi relativi alle semestralita' scadute.