IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'art. 3, comma 6, della predetta legge n. 335;
  Visti l'art. 13, sub-art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel
testo  sostituito  dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e
l'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  Visti  l'art.  3  comma  2,  della  legge 20 dicembre 1958, n. 55 e
l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  1,  comma 20, le
modalita'  ed  i  termini  per  il  conseguimento dell'indennita' una
tantum   ai   superstiti   devono   essere  determinate  con  decreto
interministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indennita'  una  tantum, di cui all'art. 1, comma 20, della legge
8 agosto  1995,  n.  335,  spetta  ai superstiti di assicurato il cui
trattamento  pensionistico  sarebbe  stato  liquidato  esclusivamente
secondo il sistema di calcolo contributivo.