IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 27, comma 10;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 52, comma 18;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 80, comma 35;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
448";
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20   marzo   2001,  n.  66,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
  Considerato  che  ai  sensi  del  predetto decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla
prosecuzione   dell'esercizio   dell'attivita'   di   radiodiffusione
televisiva  in  ambito  locale, si applicano i diritti e gli obblighi
dei concessionari;
  Visto   il   decreto-legge   12   giugno   2001,  n.  217,  recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo",  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
  Visto  il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari" approvato dalla Commissione per l'assetto
del  sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
  Visto  il  "Codice  di  autoregolamentazione Tv e minori" approvato
dalla  Commissione  per  l'assetto  del  sistema radiotelevisivo il 5
novembre  2002  e  sottoscritto  dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
  Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, recante disposizioni in
materia  di  pubblica  amministrazione  e, in particolare, l'art. 41,
comma 9;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  per  ottenere  i benefici previsti dall'art. 1 del
decreto   ministeriale   21  settembre  1999,  n.  378,  concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
448",   di  seguito  indicato  come  "regolamento",  a  favore  delle
emittenti   televisive  locali  titolari  di  concessione  ovvero  di
autorizzazione   rilasciata   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  per l'anno 2003, deve essere
inviata,   in   duplice   copia,   di   cui  l'originale  debitamente
documentato,  a  mezzo  raccomandata  o  via fax, entro trenta giorni
dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito,  al  comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi,
competente   per  territorio.  La  data  apposta  sulla  raccomandata
dall'ufficio   postale   accettante   fa   fede  della  tempestivita'
dell'invio.  Ciascuna  emittente  puo'  presentare  la domanda per il
bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e
per  gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  regolamento,  raggiunga una
popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente
nel   territorio   della   regione  irradiata.  A  tale  ultimo  fine
l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i
comuni  serviti  all'interno della regione oggetto della concessione,
specificando,  altresi',  se  la copertura e' totale o parziale e, in
quest'ultimo  caso,  indicando  le  aree, del capoluogo di provincia,
della provincia o del comune, servite.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o,
nei  casi  consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:
    a) l'indicazione  degli  elementi atti ad individuare l'emittente
richiedente  con  gli  estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio
rilasciato  ai  sensi  del  decreto-legge  20  gennaio  2001,  n.  5,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del
numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
    b) gli   elementi  previsti  dall'art.  4  del  regolamento,  che
s'intendono   sottoporre   a  valutazione,  i  quali  possono  essere
comprovati  mediante  dichiarazione  sostitutiva.  A  tal fine devono
essere indicati:
      1)  la  media  dei fatturati realizzati nel triennio 2000-2002;
nel  caso  in  cui l'emittente presenti la domanda per piu' bacini di
utenza  deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati
riferibile  all'esercizio  di  ogni  singola  emittente televisiva in
ciascun  bacino  di utenza, da calcolarsi secondo quanto previsto dal
successivo comma 3;
      2)  il  personale  applicato  allo  svolgimento  dell'attivita'
televisiva,  per  ogni singola emittente; nel caso in cui l'emittente
presenti la domanda per piu' bacini di utenza deve essere indicata la
quota parte del personale impiegato per lo svolgimento dell'attivita'
televisiva effettivamente impiegato in ciascun bacino di utenza;
    c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi
d'informazione  contabile previsti dalla normativa vigente in materia
di attivita' radiodiffusiva;
    d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno  2002  alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del  provvedimento  formale  di
ammissione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre  1996,  n.  680,  alle provvidenze costituisce in ogni caso
condizione  per la successiva erogazione del contributo, salvo quanto
previsto dal successivo comma 7;
    e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento,  con il versamento dei contributi previdenziali e di non
essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
    f)  la  dichiarazione  di  essere  in regola con il pagamento del
canone  di concessione fino all'anno 2002: si intendono in regola con
il  pagamento  del  canone  di  concessione  anche  le  emittenti che
usufruiscano  delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei
confronti  delle  quali  siano  intervenute  pronunce giurisdizionali
favorevoli  nel caso di controversie relative al pagamento dei canoni
di concessione;
    g) l'indicazione  dell'ammontare  delle  sovvenzioni, previste da
normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
    h) l'impegno  a  rispettare  il Codice di autoregolamentazione in
materia  di  televendite  e  spot di televendita di beni e servizi di
astrologia,  di  cartomanzia  ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e il Codice di
autoregolamentazione Tv e minori, citati nelle premesse.
  3.  Ai fini del presente decreto per fatturato si intende il volume
d'affari  conseguito dall'emittente richiedente ai sensi dell'art. 20
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
riferibile all'esercizio dell'attivita' televisiva.
  4.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita',  anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime  di  separazione  contabile  e deve contenere lo schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  5.  Ai  fini  della  ripartizione tra i vari bacini di utenza dello
stanziamento  annuo  di  cui  all'art.  45,  comma  3, della legge 23
dicembre  1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della
legge  23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  dall'art.  52,  comma  18, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448  e  dall'art. 80, comma 35 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  il comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi,  deve  trasmettere al Ministero delle comunicazioni,
direzione  generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre
quindici   giorni   dalla   scadenza   del   termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda
copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
  6.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  ovvero, se non ancora
costituiti,  i  comitati  regionali  per  i  servizi radiotelevisivi,
provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti
per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie
e   a   comunicarle,   entro   trenta   giorni,  al  Ministero  delle
comunicazioni  che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti
dello  stanziamento  relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  lettere  b),  c) e d) del
regolamento.
  7.   In   caso  di  ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti
risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e'
erogato  un  acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del
totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza
dell'anno 2003.
  Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Gasparri