Il  comune  di  Aosta ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis)
    1)   di   determinare   per  l'anno  2003  le  aliquote  ai  fini
dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
      a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il
31 dicembre  2003,  concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione
principale,  immobili  previsti  dall'art.  1  della legge 9 dicembre
1998,  n.  431, avvalendosi degli accordi di cui all'art. 2, comma 3,
della medesima legge;
      b) nella  misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati,
cosi'  come  definiti  nelle  disposizioni  regolamentari  in materia
d'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  alla deliberazione del
consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.;
      c) nella  misura  del  4  per  mille  per  tutti  i presupposti
d'imposta  diversi  da  quelli indicati nelle precedenti lettere a) e
b);
    2)  di  fissare  per l'anno 2003 in euro 104,00 la detrazione per
abitazione principale ed in euro 154,00 la stessa detrazione a favore
delle categorie e alle condizioni che seguono:
      A) Pensionati:
        1)  possesso  quale unica proprieta' immobiliare da parte del
pensionato  - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare
anagrafico  -  del  solo  alloggio  ad  uso  abitativo  e  delle  sue
pertinenze (cantina ed autorimessa);
        2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2003;
        3)  reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali) non superiore ad euro 10.400,00 maggiorato di euro
5.200,00 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il
primo.
    La  maggiore  detrazione si applica anche pro-quota nei confronti
dei   componenti   del  nucleo  familiare  anagrafico  qualora  siano
soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.
      B) Portatori di Handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n.  104,  art. 3, comma 3, o di invalidita' non inferiore all'ottanta
per   cento   riconosciuta   da   una  commissione  medica  istituita
nell'ambito di una struttura pubblica):
        1)  possesso  quale  unica  proprieta' immobiliare del nucleo
familiare  anagrafico  del  solo  alloggio  ad  uso abitativo e delle
eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
        2)  reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali) non superiore ad euro 15.500,00 maggiorato di euro
5.200,00  per  ogni  altro componente del nucleo familiare anagrafico
oltre il primo.
    La  maggiore  detrazione  si  applica  anche  nei  confronti  dei
componenti  il  nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte
le condizioni di cui ai punti precedenti.
      C) Famiglie:
        1)  possesso  del  solo  alloggio  ad  uso  abitativo e delle
eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprieta'
immobiliare del nucleo familiare anagrafico;
        2)  nucleo  familiare  anagrafico  riferito al 1 gennaio 2003
composto da almeno quattro componenti, di cui almeno due minorenni;
        3)  reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2002 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali) non superiore ad euro 20.700,00 maggiorato di euro
5.200,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare successivo al
quarto.
    Le  condizioni  sopra  elencate  dovranno  essere,  per  ciascuna
categoria, contestualmente soddisfatte.
    I  soggetti  passivi  che  beneficiano  della maggiore detrazione
d'imposta  o  dell'aliquota  ridotta  al  due per mille sono tenuti a
darne  comunicazione  scritta al servizio tributi del comune entro il
termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2003.
    (Omissis).