IL CAPO DIPARTIMENTO
            delle politiche del lavoro e dell'occupazione
                       e tutela dei lavoratori
  Vista  la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  legge  del  17  maggio  1999,  n. 144, art. 68, relativo
all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
  Visto  l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita'
formative  espresso  dalla  Conferenza  unificata  ex art. 8, decreto
legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio
2000,  n.  257,  art.  9,  sulle  modalita'  di  finanziamento  delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
  Vista  la  nota del 17 luglio 2002 del Sottosegretario di Stato on.
Viespoli  circa l'utilizzo per il corrente anno 2002 delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999;
  Acquisita     l'intesa    con    il    Ministero    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 16 settembre 2 prot. 1952/OF2;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  il corrente anno 2002 sono destinati al finanziamento delle
iniziative  di  cui  all'art.  68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3
della  legge n. 144 del 17 maggio 1999, 201.419.000 euro a valere sul
Fondo  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.  Tali  risorse  vengono  ripartite  fra le regioni e le province
autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le
quote  per  ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella
tabella  A  allegata  al  presente  decreto, di cui costituisce parte
integrante.
  2. Per  gli  interventi di competenza dei servizi per l'impiego e/o
per  le  azioni  di  sistema  collegate  all'attuazione  dell'obbligo
formativo  non  coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o
comunitaria  si  provvede  con  una  quota  fino al 10% delle risorse
assegnate.
  Le  restanti  risorse  vengono utilizzate per gli interventi di cui
all'art.  68,  comma  1,  della  legge n. 144/1999 di competenza alle
regioni  e  alle  province autonome e rivolti ai giovani che compiono
15, 16 e 17 anni nel corso dell'anno 2002.
  3. L'onere  di  cui  ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.