IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il decreto 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 233 del 6 ottobre 2001, relativo alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione   "Sopressa   Vicentina",  trasmessa  alla  Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Ritenendo  che  le  disposizioni di cui all'art. 53, della legge 24
aprile  1998,  n.  128  come  sostituito, relativamente ai controlli,
debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali,
essendo  state  trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono
transitoriamente  la  protezione  a  livello  nazionale  ai sensi del
regolamento CE n. 535/1997;
  Visto  il comma 1 del suddetto art. 53, della legge 24 aprile 1998,
n.  128  come  sostituito,  il  quale  individua  nel Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento   dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della
vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  3 ottobre 2001 di autorizzazione dell'organismo
"C.S.Q.A.   Certificazione   qualita'   agroalimentare   S.r.l."   ad
effettuare i controlli sulla denominazione "Sopressa Vicentina";
  Visto  il  decreto  24  gennaio  2003  con  il quale l'organismo di
controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e'
stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per
le   denominazioni  di  origini  protette  (D.O.P.),  le  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (STG)
ai  sensi  del  comma  7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,   come   sostituito   ed  e'  stato  revocato  il  provvedimento
autorizzatorio  all'organismo  medesimo  per  effettuare  i controlli
sulla denominazione "Sopressa Vicentina";
  Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo "C.S.Q.A.
Certificazione  S.r.l." e' stato iscritto nell'elenco degli organismi
di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di  origini  protette
(D.O.P.),   le   indicazioni   geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le
attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Vista   l'indicazione   espressa  dal  Consorzio  di  tutela  della
denominazione  d'origine  protetta Sopressa Vicentina, che preso atto
della   cancellazione   dall'elenco   degli  organismi  sopra  citato
dell'organismo   "C.S.Q.A.   Certificazione  qualita'  agroalimentare
S.r.l."  e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio,
ha  ritenuto di segnalare l'organismo, in quanto iscritto nell'elenco
citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerata  la necessita' di assicurare continuita' alle attivita'
di  controllo  svolte  sulla  denominazione "Sopressa Vicentina" gia'
espletate    dall'organismo    "C.S.Q.A.    Certificazione   qualita'
agroalimentare S.r.l.";
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi del comma 1 del citato art. 53, della legge 24 aprile 1998,
n.  128  come  sostituito,  si  e'  avvalso  del  gruppo  tecnico  di
valutazione;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  certificazione  "C.S.Q.A.  Certificazioni S.r.l.",
iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per la
denomizione  di  origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica
protetta   (I.G.P.)   e   l'attestazione  di  specificita'  (S.T.G.),
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai
sensi  dell'art. 53, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1999 -, e' autorizzato, ai sensi del citato art. 53, come
sostituito,  ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art.
10   del   regolamento   CEE   del  Consiglio  n.  2081/1992  per  la
denominazione   "Sopressa  Vicentina",  protetta  transitoriamente  a
livello nazionale con decreto 3 ottobre 2001.