Art. 1. 1. All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14^ Commissione e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza."; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I senatori designati a far parte della 14^ Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^ Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perche' nella composizione della 14^ Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalita' e perche' essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1^ 3^ e 5^ e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti."; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente. "5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 21 (Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis. 2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. 3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari. 4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14a Commissione e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. 4-bis. I senatori designati a far parte della 14a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perche' nella composizione della 14a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalita' e perche' essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1a, 3a e 5a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti. 5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente. 6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti. 7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.".