Art. 1.

   1.  All'articolo  21  del  Regolamento  sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   Ciascun   Gruppo,   entro   cinque   giorni   dalla  propria
costituzione,  procede,  dandone  comunicazione  alla  Presidenza del
Senato,  alla  designazione  dei  propri rappresentanti nelle singole
Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni
tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.";
   b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Il  Senatore  chiamato  a  far  parte  del  Governo  o eletto
Presidente  della  14^  Commissione  e',  per la durata della carica,
sostituito  dal  suo  Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il
quale   continua   ad   appartenere   anche   alla   Commissione   di
provenienza.";
   c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.  I  senatori  designati  a far parte della 14^ Commissione
permanente  sono  in  ogni caso componenti anche di altra Commissione
permanente.  A  tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri
rappresentanti  nella 14^ Commissione permanente successivamente alla
composizione  delle  altre  Commissioni.  Il  Presidente  del  Senato
promuove  le  intese  necessarie perche' nella composizione della 14^
Commissione  sia  rispettato, per quanto possibile, il criterio della
proporzionalita'   e   perche'  essa  sia  formata  da  tre  Senatori
appartenenti  a  ciascuna  delle  Commissioni  1^  3^  e  5^ e da due
Senatori    appartenenti   a   ciascuna   delle   altre   Commissioni
permanenti.";
   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente.
   "5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore
puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente".
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al
          solo  scopo  di  facilitare  la  lettura delle disposizioni
          modificate,  delle  quali  restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  21  del Regolamento del Senato,
          cosi'  come  modificato dalla presente deliberazione, e' il
          seguente:
              "Art.   21  (Formazione  e  rinnovo  delle  Commissioni
          permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun
          Gruppo,  entro  cinque  giorni  dalla propria costituzione,
          procede,  dandone comunicazione alla Presidenza del Senato,
          alla  designazione  dei propri rappresentanti nelle singole
          Commissioni  permanenti  di  cui all'art. 22, in ragione di
          uno  ogni  tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al
          comma 4-bis.
              2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore
          a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno
          stesso  Senatore  in  tre  Commissioni  in  modo  da essere
          rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
              3.  I  Senatori  che  non  risultino  assegnati dopo la
          ripartizione  prevista  nel  primo  comma  sono distribuiti
          nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei
          Gruppi  di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo
          che  in  ciascuna  Commissione sia rispecchiata, per quanto
          possibile,  la proporzione esistente in Assemblea tra tutti
          i Gruppi parlamentari.
              4.  Il  Senatore  chiamato  a  far  parte del Governo o
          eletto  Presidente  della 14a Commissione e', per la durata
          della  carica,  sostituito dal suo Gruppo nella Commissione
          con  altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche
          alla Commissione di provenienza.
              4-bis.  I  senatori  designati  a  far  parte della 14a
          Commissione  permanente  sono in ogni caso componenti anche
          di  altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo
          parlamentare  designa  i  propri  rappresentanti  nella 14a
          Commissione  permanente  successivamente  alla composizione
          delle  altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove
          le  intese  necessarie perche' nella composizione della 14a
          Commissione   sia  rispettato,  per  quanto  possibile,  il
          criterio  della proporzionalita' e perche' essa sia formata
          da  tre  Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni
          1a, 3a e 5a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle
          altre Commissioni permanenti.
              5.  Tranne  i  casi  previsti  nei  commi 2, 4 e 4-bis,
          nessun  Senatore  puo'  essere  assegnato  a  piu'  di  una
          Commissione permanente.
              6.  Il  Presidente  comunica  al Senato la composizione
          delle Commissioni permanenti.
              7.  Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il
          primo  biennio  della  legislatura  ed  i  loro  componenti
          possono essere confermati.".