Il  Ministero  delle  politiche Agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
"Abbacchio  Romano" come indicazione geografica protetta ai sensi del
Regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dal "Comitato promotore
delle  denominazione  di  origine  protetta  "Caseus Romae", "Ricotta
Romana", "Caciotta delle indicazione geografica tipica per "Abbacchio
Romano"  con  sede  in  via  Raffaele  Piria  n.  6  - Roma, e parere
favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di
produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via
XX  Settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
    Proposta   di   disciplinare   di  produzione  della  indicazione
geografica protetta "Abbacchio Romano"
                               Art. 1
                            Denonimazione
    L'indicazione  geografica  protetta  (IGP)  "Abbacchio  Romano" e
riservata  esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel
territorio  di  cui  all'art.  3,  che  siano  in regola con le norme
dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    All'atto  dell'immissione  al  consumo  la  carne  di  "Abbacchio
Romano" presenta le seguenti caratteristiche:
      Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
      Tessitura: fine;
      Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso.
                               Art. 3.
                Delimitazione dell'area di produzione
    La  nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni
di  macellazione  dello  "Abbacchio  Romano" devono avvenire nel solo
territorio   della  Regione  Lazio,  come  meglio  individuato  dalla
cartografia allegata.
                               Art. 4.
             Elementi comprovanti l'origine del prodotto
    1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
      a  Campo  Vaccino  fin  dal  300  si  teneva  il  mercato degli
abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.
    Nei   regesti  farfensi  del  secolo  X  troviamo  le  norme  che
regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.
    I  Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore
di  pascolare  in  tutta  la  Campagna  Romana  prima  di Sant'Angelo
di settembre   (29 settembre)   ed  imposero  l'uscita  da  tutto  il
territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si
rimetteva  in  movimento  per  raggiungere  i  freschi  pascoli degli
Appennini e sfuggire alla calura estiva.
    Nel  17  ottobre  1768 fu emanato un editto firmato dal cardinale
Carlo Rezzonico, per regolare vendita degli abbacchi.
    Padre  Zappata  nel  suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume
"Roma  che  se va'" del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli
precedenti,  tra  mercanti  di  campagna  che intendevano abbacchiare
(uccidere  gli  abbacchi)  ed  il  governo  pontificio che intendeva,
quanto  meno  frenare  o  addirittura  proibire l'iniziativa dal mese
di settembre fino alla settimana di passione.
    La Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di abbacchiare.
    Trinchieri  in "Vita di pastori nella Campagna Romana" anno 1953,
scrive  che  "per  un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di
pascolo  di  circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello
primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia".
    2. Riferimenti culturali.
    Ercole  Metalli,  nel  suo  libro  "Usi  e costumi della Campagna
romana", anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che
e' "il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi".
    Dalla  raccolta  di usi e di consuetudini vigenti nella provincia
di  Roma  della  CCIAA  dell'anno  1951, al capitolo X, si mettono in
evidenza  i  modi, le forme di contrattazione, di compravendita degli
abbacchi.
    Nel  catalogo-mostra  "I  nostri  100 anni" documenti fotografici
dell'agro  romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una
in  particolare  riporta  "l'abbacchiara",  mezzo  utilizzato  per il
trasporto degli abbacchi morti.
    3. Riferimenti statistici:
    Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli.
    Nel  1629  furono  consumati  a  Roma  165.797  agnelli su di una
popolazione che contava 115.000 anime.
    Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo "Memorie, leggi
ed  osservazioni  sulle  campagne  e sull'Annona di Roma", Roma 1803,
volume  III, cap. "Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una
Massa di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi
i  ragguagli  sopra  diverse  Massarie dell'Agro Romano ... spese ...
introito:  rimangano  num. 1540 Agnelli da vendersi al macello, quali
possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772".
    Nel  documento  "Comune  di  Roma  Ripartizione  III  - Tributi e
Imposte  di  consumo - servizio delle imposte di consumo" anno l958 -
199,  riferito  all'Azienda  Castel  di Guido, e' riportato il numero
massimo di abbacchi da macellare: 1100.
    La   CCIAA   dell'Aquila  (1968)  neI  lavoro  "Problemi  attuali
dell'allevamento  ovino  in  Italia" mette in risalto dati statistici
del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963.
    L'Istat   con   "Indagine   Nazionale  su  alcuni  aspetti  degli
allevamenti e delle produzioni ovine", DM del MiPAF 16 dicembre 1971,
mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio
nel 1971.
    4.  Riferimenti  sociali  ed  economici,  quali  la  presenza  di
produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:
      la  tenuta  di  Castel  di  Guido:  da una comunicazione tra il
direttore  dell'azienda  e  la  sede centrale del Pio Istituto viene,
riportato  che nel mese ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle
dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle;
      la  tenuta  di  Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria
siglata  dal  Vergaro  e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e
nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.
    5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si
svolgono nei comuni della Regione Lazio:
    Dal   1952  si  svolge  nel  comune  di  Roiate  (RM)  la  "Sagra
dell'Abbacchio Romano";
    Dal  1978  si  svolge  nel  comune  di Fiamignano (RI) la "Mostra
Rassegna  Ovina"  con degustazione dei prodotti derivati dal latte di
pecora.
    6. Riferimenti gastronomici:
    l'Abbacchio  Romano,  il giovanissimo agnello lodato da Giovenale
con la frase stupenda "... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba,
piu'  di  latte  ripieno  disangue  ..."  fa  parte del repertorio di
secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.
    L'origine   e'   comprovata,   inoltre,   dall'iscrizione   degli
allevatori,  macellatori e porzionatori in appositi elenchi tenuti ed
aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
Materia prima.
    La  materia  prima  dell'"Abbacchio  Romano"  e' costituita dalla
carne  e  parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti
ai tipi genetici piu' diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3:
razza  Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci; Sopravvissana e
suoi  incroci,  Massese  e  suoi incroci, Merinizzata italiana e suoi
incroci.
    Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 giorni di eta'.
    I  soggetti  dovranno essere identificati, non oltre dieci giorni
dalla  nascita,  mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea
fascetta  o  bottone  auricolare  contenente  sul fronte il codice di
identificazione  dell'allevamento  completo di lettere e cifre e, sul
retro,  il  numero  progressivo  del  capo. Gli agnelli sono distinti
secondo  quanto  previsto  dai regolamenti comunitari, nella seguente
tipologia:
      Agnello "da latte" (sino ai 3 kg di peso morto).
Metodo di allevamento.
    Gli  agnelli  sono  allevati  allo  stato  brado  e semibrado. E'
consentito,   il   ricovero   in   idonee   strutture  il  cui  stato
igienico-sanitario   garantisca   il  benessere  degli  animali,  con
particolare  riguardo  al  buon  grado  di  aerazione,  illuminazione
naturale e pavimentazione.
    Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento
naturale).  E'  consentita  l'integrazione  pascolativa  di  alimenti
naturali ed essenze spontanee.
    Le   pecore   matricine   usufruiscono   di   pascoli   naturali,
prati-pascolo  ed  erbai tipici dell'area geografica di produzione di
cui  all'art.  3.  E'  ammesso il ricorso all'integazione con foraggi
secchi  e  con  concentrati,  escludendo  l'utilizzo  di  sostanze di
sintesi e di organismi geneticamente modificati.
    Gli  agnelli  e le pecore matricine non devono, essere soggetti a
forzature   alimentari,   a   stress  ambientali  e/o  sofisticazioni
ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.
    Nel  periodo estivo; e' consentita, la tradizionale pratica della
montificazione.
Macellazione.
    L'attivita'   di   macellazione,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale   e   comunitaria,   dovra'   avvenire  entro  24  ore  dal
conferimento  al  mattatoio,  mediante  recisione  netta  della  vena
giugulare,  a  cui  segue lo spellamento e la contemporanea recisione
delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovra'
essere    liberata    dell'apparato    intestinale,    ivi   compresa
l'asportazione  della  cistifellea  dal fegato, il quale deve restare
integro  all'interno  della carcassa unitamente alla coratella. Nella
fase  successiva  la  carcassa  dovra' essere condizionata secondo le
tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.
    La   carcassa   di   "Abbacchio   Romano"  deve  presentare  alla
macellazione le seguenti caratteristiche:
      peso  carcassa  a  freddo,  senza  pelle,  con  testa e corata:
massimo 8 kg;
      colore  della  carne:  rosa  chiaro  (il  rilievo  va fatti sui
muscoli interni della parete addominale);
      consitenza   delle   masse   muscolari:   solida   (assenza  di
sierosita);
      colore del grasso: bianco;
      consistenza  del  grasso:  solido  (il  rilievo va fatto, sulla
massa  adiposa  che  sovrasta  l'attacco  della  coda,  a temperatura
ambiente di 18-20o C);
    copertura  adiposa:  moderatamente  coperta la superficie esterna
della carcassa, non eccessivamente, i reni.
    L'agnello    designato   dall'indicazione   geografica   protetta
"Abbacchio  Romano",  puo'  essere  immesso  al  consumo  intero  e/o
porzionata secondo i tagli che seguono:
      intero;
          mezzena:   ricavata  mediante  il  taglio  sagittale  della
carcassa in parti simmetriche;
      spalla;
      coscio;
      costolette;
      testa e coratella (cure, polmone e fegato).
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono
rappresentati da:
      6.1. fattori naturali.
    6.1.1.  L'intero  territorio della regione Lazio permette, con le
proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:
      rilievi  di  varia  natura (monti calcarei, vulcanici, colline,
pianure alluvionali);
      temperatura media annuale variabile tra 13-16o C;
      precipitazioni  annuali  comprese  tra  valori minimi di 650 mm
lungo  la fascia litoranea, di 1.000 - 1.500 mm nelle pianure interne
fino  ai  1.800  -  2.000  mm  in corrispondenza del Terminillo e dei
Simbruini;
      di  sfruttare  le  condizione  migliori per l'allevamento degli
ovini, senza provocare stress all'animale.
    I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare
i  prati  naturali  e prati-pascolo, in modo da conferire particolari
qualita'  al  latte  destinato all'alimentazione degli agnelli, e' di
conseguenza  alla  carne,  determinando un sinergismo eccezionalmente
favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi
caratteri.
    6.2. Fattori Umani.
    E'  possibile  evidenziare  come  elemento  fondamentale  per  la
caratterizzazione  qualitativa  del prodotto, la tradizionale pratica
della  monticazione,  effettuata  nel  periodo estivo. Questa pratica
permette  all'animale  di  sfuggire alla calura estiva, e alle pecore
matricine  di  nutrirsi  di foraggi freschi. In queste condizioni, le
pecore  matricine  non  sottoposte  a  nessuno  stress  ambientale  e
nutrizionale   influenzano  positivamente,  con  il  loro  latte,  la
qualita' della carne dell'"Abbacchio Romano".
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                   Confezionamento ed etichettaura
    La  carne  di  "Abbacchio  Romano" deve essere immessa al consumo
provvista  di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al
presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione
del prodotto.
    La  marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto
incaricato dall'organismo di controllo.
    La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata.
    Il  confezionamento  dei tagli, di cui. all'art. 5, puo' avvenire
solo  in  laboratori idonei e sotto il controllo dell'organo preposto
che   consente   la  stampigliatura  del  marchio  della  indicazione
geografica protetta sulle singole confezioni.
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di  stampa  chiari e leggibili oltre al simbolo grafico comunitario e
relative   menzioni  (in  conformita',  alle  prescrizioni  del  reg.
CE726/98  e  successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti
ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
      la  designazione  "Abbacchio  Romano"  deve  essere apposta con
caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente
distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere seguita dalla menzione
indicazione geografica protetta e/o I.G.P.;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice.
    Il luogo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in
corrispondenza della faccia esterna dei tagli.
    Il  logo  e'  costituito da un perimetro quadrato composto da tre
linee  colorate,  verde,  bianco  e  rosso, interrotto in alto da una
linea  ondulata  rossa  che collega ad un ovale rosso all'interno del
perimetro  e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro
e'  interrotto,  in  basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi
"I.G.P.".  In basso, all'interno del perimetro quadrato, e' riportata
l'indicazione  del  prodotto  "Abbacchio"  in  caratteri maiuscoli di
colore  - giallo, e "Romano" a caratteri maiuscoli di colore rosso. I
riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati in allegato.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore,   dell'indicazione   del   nome   dell'azienda  dai  cui
allevamenti   il   prodotto  deriva,  nonche'  di  altri  riferimenti
veritieri  e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa
comunitaria,  nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
    La designazione "Abbacchio Romano" e' intraducibile.
                               Art. 9.

           ---->  Vedere logo a pag. 24 della G.U.  <----