Alle Province
                                  Ai comuni con popolazione superiore
                                  a 5.000 abitanti
                                  Ai  collegi  dei revisori dei conti
                                  delle  province  e  dei  comuni con
                                  popol. superiore a 5.000 abitanti
                                      e per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri "- Segretariato Generale
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento   affari   interni   e
                                  territoriali    -   Direz.   centr.
                                  finanza locale
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale - Sezione enti locali

A.  Effetti  della  legge  finanziaria  2003  sul patto di stabilita'
interno per il 2002.

  La legge finanziaria per l'anno 2003 ha apportato diverse modifiche
alle regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, previsto
dall'art.  24 della legge n. 448 del 2001 come modificato dall'art. 3
della legge n. 75 del 2002.
  In  particolare,  con  l'art.  29, comma 9, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e' stata soppressa la parte del comma 9 dell'art. 24
della  legge  n.  448  del  2001  in  cui  e'  prevista  una sanzione
(riduzione  dei  trasferimenti statali) a carico di quelle province e
di  quei  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
hanno raggiunto l'obiettivo di cui al comma 4 dello stesso art. 24 e,
cioe',  il  rispetto  del  limite  di  crescita  del  6 per cento dei
pagamenti  correnti  2002 (al netto delle voci espressamente previste
dalla normativa) rispetto ai corrispondenti pagamenti del 2000.
  Al  tempo stesso, cosi' come avvenuto con la legge finanziaria 2002
per  il  "patto"  2001,  e'  stata  introdotta  (art.  34 della legge
finanziaria  2003)  una  sanzione  in  materia  di  limitazioni  alle
assunzioni  di personale per quegli enti locali, soggetti alle regole
del "patto", che nel corso del 2002 non hanno raggiunto gli obiettivi
previsti dall'art. 24 della legge n. 448 del 2001.
  In  proposito,  si  ritiene  opportuno  ricordare che le regole del
"patto"  per  l'anno  2002  hanno  previsto  il raggiungimento di tre
obiettivi:
    il  saldo  finanziario per l'anno 2002, determinato in termini di
cassa,  non  puo' essere superiore al corrispondente saldo per l'anno
2000 incrementato del 2,5 per cento;
    gli impegni e i pagamenti per spese correnti (al netto delle voci
espressamente  previste  dalla  normativa) dell'anno 2002 non possono
essere   superiori   alle   corrispondenti   spese   dell'anno   2000
incrementati del 6 per cento.
  Pertanto, l'ente deve procedere alla verifica del raggiungimento di
ciascuno dei tre obiettivi.
  Per  effettuare tale controllo, si suggerisce agli enti (compresi i
comuni  con popolazione tra 5.000 e 60.000 abitanti) l'utilizzo degli
schemi  predisposti,  ai  fini  del  monitoraggio del "patto", per le
province  (modello  2)  e  per  i  comuni con popolazione superiore a
60.000  abitanti  (modello  3)  allegati  al  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze del 30 aprile 2002 (pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2002):  detti  schemi
individuano  le voci e i criteri di calcolo che, secondo la normativa
vigente  per  il  "patto" 2002, determinano il saldo finanziario, gli
impegni  e  i  pagamenti che devono essere presi in considerazione ai
fini del riscontro degli obiettivi.
  In  caso  di  riscontro positivo sui tre predetti obiettivi, l'ente
autocertifica  -  cosi'  come previsto nel citato art. 34 della legge
finanziaria  2003  secondo  modalita'  individuate  nell'ambito della
propria  autonomia  -  il  rispetto  delle  disposizioni  relative al
"patto" per l'anno 2002.

B. Il patto di stabilita' interno per il triennio 2003-2005.
  Com'e'  noto,  ai  fini  del  concorso  agli  obiettivi  di finanza
pubblica,  l'art.  29  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria  2003)  ha  stabilito  le regole inerenti il rispetto del
"patto"  per  le  province e per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti per il triennio 2003-2005.
  In  merito  il  legislatore,  nel  dare  continuita'  all'azione di
risanamento  posta  in essere negli ultimi anni, ha rivisto i criteri
legati  all'evoluzione  del disavanzo finanziario (che in questa sede
verra'  denominato  "saldo  finanziario",  data  la  possibilita'  di
assumere   valori   positivi   e   negativi)   modificando  in  parte
l'impostazione  seguita nel 2002, in cui erano anche previsti vincoli
alla  crescita,  rispetto  al  2000, degli impegni e dei pagamenti di
alcune spese correnti per il 2002.
  Le maggiori innovazioni legislative riguardano:
    la  definizione  e  il  sistema  di calcolo del saldo finanziario
diversi  per  le  province  (art. 29, commi 4 e 5) e per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 29, commi 6 e 7);
    gli effetti finanziari sugli esercizi 2004 e 2005 (art. 29, commi
10, 11 e 12);
    il  monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 29, comma
13);
    le  limitazioni  in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
(art. 29, comma 15);
    la  programmazione  trimestrale  dei  flussi finanziari (art. 29,
comma 17).
  Come gia' sopra segnalato, la norma ha previsto, per la prima volta
rispetto  al passato, una diversa impostazione tra province e comuni,
derivata  dalla  necessita'  di  consentire  alle  sole  province  la
detraibilita'   dalle   spese  correnti  delle  spese  sostenute  per
modifiche  legislative;  spese  che  incidono in misura rilevante sui
bilanci di tali enti.
  Pertanto, in questa sede verranno esaminate separatamente le regole
del "patto" per le province e per i comuni.
  Si  segnala, inoltre, che saranno di seguito fornite le indicazioni
necessarie  all'attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati,
rinviando  per cio' che in questa sede non e' precisato a quanto gia'
disposto  dagli  atti  amministrativi,  emanati  dal  1999 ad oggi in
applicazione  della  precedente  normativa,  la  cui consultazione e'
possibile sul sito Internet http://www.tesoro.it/web/docu indici/Area
Normativa/patto stabilita int a.htm

C. Il patto di stabilita' interno delle province per l'anno 2003.
  Per le province, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario
compatibile  con gli obiettivi di finanza pubblica, e' stato posto il
vincolo  di migliorare il saldo finanziario dell'esercizio 2003 del 7
per cento rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio 2001.

C.1. Le modalita' di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.
  Il  comma  4  dell'art.  29  della  legge  n.  289  del  2002 detta
indicazioni  sui  parametri  cui  far  riferimento per il calcolo del
saldo  programmatico  dell'anno  2003.  Tali  parametri devono essere
utilizzati  sulla  base  dello  stesso  meccanismo  di  calcolo  gia'
introdotto  in  passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il
saldo  finanziario dell'esercizio 2001 e migliorarlo nella misura del
7  per  cento.  Circa  il computo del saldo programmatico 2003, sara'
necessario procedere nel seguente modo.

C.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.
  Come  disposto  dal  comma  5  dell'art.  29,  il saldo finanziario
rilevante  ai  fini  del  "patto"  e'  quello  computato,  sia per la
gestione  di  competenza  che per quella di cassa, quale saldo tra le
entrate  finali  e  le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono
considerati:
    a) i  trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
    c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione  di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall'Unione  europea e
quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita' naturali,
nonche'   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni
amministrative;
    e) le   spese   connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
regionali   trasferite  o  delegate  nei  limiti  dei  corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
  Pertanto,  ciascuna  provincia  provvedera'  a ricalcolare il saldo
finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'art. 29, comma 5, e non
ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art.
53  della  legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono
diversi,  cosi'  come  diverse  sono  le detrazioni da apportare alle
entrate e alle spese.
  La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
    per  la  gestione  di  competenza,  si  deve far riferimento agli
accertamenti  e  agli impegni di competenza dell'esercizio 2001, come
risultano  dal  rendiconto  della  provincia  (o  in mancanza di tale
documento dai partitari dell'ente);
    per  la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e
ai  pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel
2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;
    per  una  descrizione  delle  voci  di  entrata  e  di spesa, che
determinano  il  saldo  finanziario, si rinvia a quanto rappresentato
nell'allegato D1 alla presente circolare.

C.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
  Il saldo programmatico 2003:
    per  le province con saldo finanziario 2001 negativo, deve essere
pari  al  saldo  finanziario  2001 (di cui al precedente punto C.1.1)
migliorato (e quindi ridotto) del 7 per cento (es.: saldo finanziario
2001 = -100; saldo programmatico 2003 = -93);
    per  le province con saldo finanziario 2001 positivo, deve essere
pari  al  saldo  finanziario  2001 (di cui al precedente punto C.1.1)
migliorato   (e  quindi  aumentato)  del  7  per  cento  (es.:  saldo
finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 = +107).
  Nel  calcolo  del  saldo  finanziario  per l'anno 2003, le province
potranno  portare  in  detrazione  dalle  spese  correnti  i rimborsi
eseguiti  nel  corso  dello  stesso  2003  (sia come impegni che come
pagamenti),  in  applicazione  dell'art. 31, comma 12, della legge n.
289 del 2002 (rimborsi per personale ATA, ecc.).
  Per maggiore chiarezza, nell'allegato A alla presente circolare, e'
rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti  di entrata e di spesa da prendere in considerazione dalle
province  per  il  calcolo  del  saldo  finanziario programmatico per
l'anno 2003.
D.  Il  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  con  popolazione
             superiore a 5.000 abitanti per l'anno 2003.
  Per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti, nel
determinare  l'evoluzione  del  saldo finanziario compatibile con gli
obiettivi  di  finanza pubblica, e' statoposto il vincolo di un saldo
finanziario dell'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo
dell'esercizio 2001.
D.1. Le modalita' di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.
  L'art.  29,  comma 6, della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni
sui   parametri   cui  far  riferimento  per  il  calcolo  del  saldo
programmatico   dell'anno   2003.   Tali  parametri  dovranno  essere
utilizzati  sulla  base  dello  stesso  meccanismo  di  calcolo  gia'
introdotto  in  passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il
saldo  finanziario dell'esercizio 2001, che costituisce il limite per
l'anno  2003.  Circa  il  computo del saldo programmatico 2003, sara'
necessario procedere nel seguente modo.
  D.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.
  Come  disposto  dal  comma  7  dell'art.  29,  il saldo finanziario
rilevante  ai  fini  del  "patto"  e'  quello  computato,  sia per la
gestione  di  competenza  che per quella di cassa, quale saldo tra le
entrate  finali  e  le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono
considerati:
    a) i  trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
    c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione  di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall'Unione  europea e
quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita' naturali,
nonche'   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni
amministrative.
  Pertanto,   ciascun  comune  provvedera'  a  ricalcolare  il  saldo
finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'art. 29, comma 7, e non
ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art.
53  della  legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono
diversi,  cosi'  come  diverse  sono  le detrazioni da apportare alle
entrate e alle spese.
  La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
    per  la  gestione  di  competenza,  si  deve far riferimento agli
accertamenti  e  agli impegni dell'esercizio 2001, come risultano dal
rendiconto  del comune (o in mancanza di tale documento dai partitari
dell'ente);
    per  la gestione di cassa, si deve far riferimento agli incassi e
ai  pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel
2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno;
    per  una  descrizione  delle  voci  di  entrata  e  di spesa, che
determinano  il  saldo  finanziario, si rinvia a quanto rappresentato
nell'allegato D1 alla presente circolare.
            D.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
  Il saldo programmatico 2003:
    per i comuni con saldo finanziario 2001 negativo, non puo' essere
superiore  al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)
registrato  nel  2001  (es.:  saldo  finanziario  2001  = -100; saldo
programmatico 2003 uguale od inferiore a -100);
    per i comuni con saldo finanziario 2001 positivo, non puo' essere
inferiore  al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1)
registrato  nel  2001  (es.:  saldo  finanziario  2001  = +100; saldo
programmatico 2003 superiore od uguale a + 100).
  Per maggiore chiarezza, nell'allegato B alla presente circolare, e'
rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti  di  entrata  e di spesa da prendere in considerazione dai
comuni  per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno
2003.
E. Chiarimenti validi per province e comuni con popolazione superiore
                          a 5.000 abitanti.
E.1.  I  riflessi  delle  regole  del  "patto"  sulle  previsioni  di
                              bilancio.
  Come  per  lo  scorso  anno,  le  regole del "patto" 2003 non fanno
riferimento    alle   previsioni   di   bilancio   per   cui,   nella
predisposizione   del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2003
(redatto  in  termini  di  competenza),  le  regole  del  "patto"  di
stabilita' interno non possono che incidere indirettamente.
  Tuttavia,  e' ragionevole ipotizzare che il "patto" produca effetti
sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o
nella  fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso
che  non  appare  realistica  un'azione  strutturale di riduzione dei
disavanzi  che  non  abbia conseguenze sul processo di formazione dei
bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.
      E.2. La continuita' della manovra negli anni 2004 e 2005.
       E.2.1. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2004.
  Per  garantire  continuita'  all'azione  di  risanamento  dei conti
pubblici,  l'art.  29  attribuisce  valenza  triennale  alla  manovra
relativa  al  "patto" di stabilita' interno; in particolare, il comma
10  prevede  che il saldo finanziario per l'anno 2004 non puo' essere
superiore a quello del 2003, determinato come previsto dai precedenti
punti,  incrementato  del  tasso  d'inflazione programmato per l'anno
2004  indicato  nel documento di programmazione economico-finanziaria
(pari all'1,3 per cento).
  In tali considerazioni:
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario 2003 positivo, tale saldo
potra'  essere  peggiorato  per l'anno 2004 non oltre l'1,3 per cento
(es.:  saldo  finanziario  2003  =  +100;  saldo finanziario 2004 non
inferiore a + 98,7);
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario 2003 negativo, tale saldo
potra'  crescere  non  oltre  l'1,3 per cento (es.: saldo finanziario
2003 = -100; saldo finanziario 2004 non superiore a - 101,3).
  Per maggiore chiarezza, negli allegati A (per le province) e B (per
i   comuni)   alla  presente  circolare,  sono  rappresentati  schemi
esemplificativi   delle   modalita'   di   determinazione  del  saldo
finanziario programmatico per l'anno 2004.
       E.2.2. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
  Un sistema a regime di regole per il "patto" e' stato previsto, con
criteri innovativi, a decorrere dal 2005 (art. 29, commi 11 e 12); il
saldo  finanziario  dovra'  essere  calcolato quale differenza tra le
entrate  finali  (al  netto  dei  trasferimenti  pubblici) e le spese
finali  (al  netto  delle operazioni finanziarie). Pertanto, il saldo
finanziario  programmatico  per  l'anno 2005 deve essere determinato,
sia  per  la  gestione  di  competenza (differenza tra accertamenti e
impegni)  che  per la gestione di cassa (differenza tra riscossioni e
pagamenti  totali), prendendo a riferimento il saldo finanziario 2003
(ricalcolato  secondo  i  criteri previsti dal comma 11 dell'art. 29)
aumentato o diminuito del 7,8 per cento a seconda che tale saldo sia,
rispettivamente, negativo o positivo.
  Per maggiore chiarezza, nell'allegato C alla presente circolare, e'
rappresentato  uno  schema esemplificativo in cui sono evidenziate le
componenti  di  entrata  e  di spesa che ciascuna provincia e ciascun
comune  con  popolazione  superiore a 5.000 abitanti deve prendere in
considerazione per il calcolo del saldo finanziario programmatico per
l'anno 2005. Nell'allegato D2 alla presente circolare, e' chiarito il
contenuto  di  quelle  voci  che  nel  prospetto  C  si differenziano
rispetto agli anni precedenti.
       E.3. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.
  Ai  fini  del monitoraggio del "patto" per l'anno 2003, il comma 13
dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede che le province ed i
comuni  con  popolazione  superiore  a 60.000 abitanti devono inviare
trimestralmente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta
giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle
gestioni di competenza e di cassa.
  Le  modalita' e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso
comma 13, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Conferenza
unificata e l'ISTAT.
E.4.  Le  limitazioni  a  seguito  del  mancato  conseguimento  degli
                             obiettivi.
  Il  comma  15  dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede per
gli  enti  che  non hanno rispettato i vincoli sul "patto" per l'anno
2003:
    il  divieto  di  procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo,  anche  avvalendosi  di  eventuali  deroghe  disposte  per il
periodo di riferimento;
    il   divieto   di   ricorrere  all'indebitamento  per  finanziare
investimenti;
    l'obbligo  di  ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese
per acquisto di beni e servizi.
  Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno
successivo   a   quello   in   cui  e'  stato  accertato  il  mancato
conseguimento  degli  obiettivi, per cui relativamente al "patto" del
2003, le sanzioni si applicano nell'anno 2004, e cosi' via.
 E.5. La comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi annuali.
  Il comma 16 dell'art. 29 assegna al collegio dei revisori dei conti
il  compito  di  verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
del  conseguimento degli obiettivi annuali del "patto" ed, in caso di
mancato  rispetto,  l'onere  di informarne il Ministero dell'interno.
Direttive  ai  collegi  verranno in proposito successivamente fornite
dal Ministero dell'interno.
E.6. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari e i relativi
                            adempimenti.
     E.6.1. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.
  Il  comma 17 dell'art. 29 stabilisce nella gestione del "patto", la
programmazione  finanziaria  trimestrale  dell'obiettivo  annuale del
saldo finanziario di cassa.
  Invero,  il  legislatore  ha  introdotto, seppur limitatamente alle
voci   che   determinano  il  saldo  finanziario,  la  programmazione
trimestrale   dei   flussi  di  cassa  dell'obiettivo  annuale.  Tale
programmazione  deve  tener  conto  delle riscossioni e dei pagamenti
che,  sulla  base  delle  conoscenze  acquisite  dall'ente,  potranno
verosimilmente   verificarsi   nel   corso   dei  vari  trimestri  di
riferimento.
  E'  di  tutta  evidenza  che  il  saldo  finanziario  annuale e' la
risultante  di  un  procedimento  predeterminato  dalla  normativa e,
quindi,  immodificabile;  gli  obiettivi  trimestrali  di detto saldo
sono,  invece,  frutto  di  previsioni  e di andamenti che, nel corso
dell'anno,   potrebbero   essere   addirittura   di   segno   opposto
all'obiettivo annuale.
  Si   consideri,  ad  esempio,  che  in  presenza  di  un  disavanzo
finanziario  di  cassa  annuale,  l'obiettivo trimestrale al 31 marzo
potrebbe   essere   positivo   in   quanto  risultante  da  pagamenti
quantitativamente    limitati    dalla   piu'   contenuta   attivita'
amministrativa dell'ente all'inizio dell'esercizio (es.: applicazione
dell'esercizio   provvisorio,  approntamento  delle  convenzioni  che
troveranno    applicazione    durante    l'anno,   retribuzioni   che
difficilmente  scontano rinnovi contrattuali o nuovi incentivi, ecc.)
e   da   incassi   rilevanti   per   il  bilancio  dell'ente  dovuti,
principalmente,  alla  concentrazione  nel  primo trimestre dell'anno
della riscossione di alcuni importanti tributi locali (ICI, ecc.).
  L'ente  -  dopo  aver definito, secondo i criteri dell'art. 29 e le
indicazioni sopra esposte, l'importo dell'obiettivo programmatico per
l'intero  anno  2003  del  saldo  finanziario di cassa - effettuera',
entro  il  mese  di  febbraio,  le previsioni trimestrali cumulate (a
tutto  il  31  marzo,  il  30  giugno e il 30 settembre) coerenti con
l'obiettivo annuale.
  In  considerazione  che  con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, e' stato
prorogato  al  31  marzo  2003  il  termine  per la deliberazione del
bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario 2003, si ritiene
che   il   termine  (febbraio  2003)  per  la  predisposizione  delle
previsioni  trimestrali  cumulate  in  questione possa coincidere, al
massimo, con la data di deliberazione del bilancio.
  Al  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'ente, quale organo di
revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza
tra  gli  obiettivi  trimestrali  e  l'obiettivo  annuale  del  saldo
finanziario in termini di cassa.
  Nel   corso   dell'esercizio,  l'ente  puo'  rettificare  i  propri
obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con
l'obiettivo  annuale  da  parte  del collegio dei revisori dei conti,
devono  essere  ritrasmessi  secondo le stesse modalita' descritte al
successivo punto E.6.2.
  Allo  stesso  collegio  e' rimessa, altresi', la verifica, entro il
mese   successivo   al   trimestre   di   riferimento,  del  rispetto
dell'obiettivo  trimestrale  e,  in caso di mancato conseguimento, la
comunicazione all'ente e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  della  Stato,  secondo  la
medesima prassi di cui al successivo punto E.6.2.
  Il    mancato   rispetto   dell'obiettivo   trimestrale   determina
automaticamente per l'ente la limitazione - sino al momento in cui lo
scostamento   tra  l'obiettivo  trimestrale  programmatico  e  quello
realizzato non sia stato riassorbito - ad effettuare pagamenti per il
complesso delle spese correnti entro l'ammontare delle corrispondenti
spese sostenute nell'anno 2001.
  Se  a  seguito  di  eventi  finanziari significativi non dipendenti
dalla  propria  gestione  (es.:  accredito dei tributi effettuato con
ritardo  da  parte  del  concessionario), l'ente non abbia rispettato
l'obiettivo trimestrale il responsabile del servizio finanziario deve
predisporre  una  dichiarazione, sottoposta al controllo del collegio
dei  revisori  dei  conti, in cui viene evidenziata tale circostanza.
Ove  lo  scostamento  conseguente  all'evento  finanziario  non venga
riassorbito  nel  trimestre successivo trovera' comunque applicazione
la prevista limitazione dei pagamenti correnti.
               E.6.2. Gli adempimenti di trasmissione.
  Dopo  la  valutazione  di  coerenza  del  collegio,  gli  obiettivi
trimestrali   e   quello   annuale   (secondo  il  prospetto  di  cui
all'allegato  E  alla  presente  circolare)  devono essere comunicati
entro il 30 aprile 2003:
    dalle  province  e  dai comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato -
IGEPA - Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3);
    dai  comuni  con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti
alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
F. Il patto di stabilita' interno per gli enti locali delle regioni a
             statuto speciale e delle province autonome.
  Il  comma  18  dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 prevede una
specifica  normativa  per gli enti locali di quelle regioni a statuto
speciale  e  province  autonome che, in base ai rispettivi statuti di
autonomia  e  alle  relative  norme  di  attuazione, hanno competenza
primaria in materia di finanza locale.
F.1. Enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
           delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Per   le   province  ed  i  comuni  delle  regioni  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia  Giulia  e  delle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano,  le  regole  per  il  "patto"  sono  definite  dalle  stesse
autonomie speciali.
  Tuttavia,  qualora  le  predette  regioni  e  province autonome non
provvedano  entro  il  31  marzo  a  definire dette regole, agli enti
locali  dei  rispettivi  territori si applicano le regole sul "patto"
previste  dall'art.  29  della legge finanziaria del 2003, valide per
gli altri enti locali del territorio nazionale.
  Relativamente  al  monitoraggio  previsto dal comma 13 dello stesso
art. 29, si ritiene che si possano verificare due possibilita':
    I.  la  regione  o  la  provincia autonoma stabilisce entro il 31
marzo  le  regole per il "patto" a cui devono attenersi i propri enti
locali:  in  questo  caso,  si  ritiene  opportuno che - ai soli fini
conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con
particolare  riferimento  a  quella  locale  - questo ufficio venga a
conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero
direttamente  dagli  enti  locali  (soluzione  da definire in sede di
accordo  previsto  dal  primo  periodo del comma 18), degli andamenti
trimestrali del "patto";
    II. la regione o la provincia autonoma non stabilisce entro il 31
marzo  le  regole per il "patto" a cui devono attenersi i propri enti
locali:  in  questo caso, si ritiene che i predetti enti locali siano
soggetti  alle regole del monitoraggio, cosi' come definite dal comma
18,  in quanto soggetti alla normativa del "patto" definita dall'art.
29 per il restante territorio nazionale.
         F.2. Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna.
  Per  le  province  ed  i  comuni  con popolazione superiore a 5.000
abitanti  delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna (regioni in cui non e'
stata  ancora attuata la normativa statutaria) si applicano le regole
per  il "patto" previste dall'art. 29 della legge finanziaria 2003 e,
relativamente  al  monitoraggio  e alla programmazione dei flussi, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 13, 15, 16 e 17 dello
stesso art. 29.
                      G. Ulteriori chiarimenti.
G.1.  Ambito  soggettivo di applicazione della normativa del patto di
                         stabilita' interno.
  Il   comma   1   dell'art.  29  individua  l'ambito  soggettivo  di
applicazione   della  normativa  del  "patto"  per  il  2003  facendo
riferimento  alle  amministrazioni  provinciali ed ai comuni compresi
nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.
  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il "patto", si
applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti
locali  (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno
precedente  secondo  i dati ISTAT e, cioe', per il 2003, quella al 31
dicembre 2001).
G.2. Monitoraggio ed informazioni del patto di stabilita' interno per
                              il 2002.
G.2.1.  Province  e  per  i comuni con popolazione superiore a 60.000
                              abitanti.
  Com'e'  noto, l'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448 (legge finanziaria 2002) ha previsto per le province e
per   i  comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  un
monitoraggio  trimestrale per la verifica degli andamenti del "patto"
di   stabilita'  interno  per  l'anno  2002,  attraverso  modelli  di
rilevazione   definiti   con   il   citato   decreto   del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2002.
  Al  riguardo,  tenuto conto che le risultanze al 31 dicembre 2000 e
2002  sull'andamento  del  "patto"  dovevano pervenire allo scrivente
entro  il  20  gennaio 2003, si ritiene opportuno che le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti provvedano a
trasmettere  il  modello  2  (per  le province) o il modello 3 (per i
comuni)  non  appena in possesso dei dati definitivi, nel caso in cui
il modello gia' trasmesso faccia riferimento a dati provvisori.
 G.2.2. Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.
  Stanno  pervenendo allo scrivente numerose richieste di chiarimenti
da parte dei comuni piu' piccoli circa la sussistenza dell'obbligo di
invio   alla   Ragioneria  provinciale  dello  Stato  competente  per
territorio dell'allegato E alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000.
  Al riguardo, si ribadiscono i contenuti della normativa sul "patto"
di  stabilita'  interno  per  l'anno  2002,  che  non  prevede  alcun
monitoraggio,  ne'  trimestrale  ne'  annuale,  sugli  andamenti  del
"patto"  2002  per i comuni tra 5.000 e 60.000 abitanti, per cui tale
classe  di enti non e' tenuta all'invio di prospetti ad alcun ufficio
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
G.3.  Informative  sul  patto di stabilita' interno alle associazioni
                         degli enti locali.
  Si  richiama l'attenzione degli enti sulla disposizione dell'ultimo
periodo  del  comma  17 dell'art. 29 della legge finanziaria 2003, in
cui   si  prevede  che  le  comunicazioni  relative  al  monitoraggio
trimestrale  (comma  13),  al mancato rispetto dell'obiettivo annuale
(comma  16)  e alle previsioni cumulative articolate per trimestri in
termini  di  cassa  del saldo finanziario, unitamente ad un eventuale
loro   mancato  rispetto  (comma  17),  siano  trasmesse  anche  alle
rispettive associazioni.
G.4.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sui  contenuti  della
                         presente circolare.
  Le  innovazioni  introdotte dalla normativa inerente il "patto" per
gli anni 2003-2005 potrebbero generare da parte degli enti locali una
serie  di  richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e
di   razionalita'   del  lavoro  di  questo  ufficio,  e'  necessario
pervengano  via  e-mail,  preferibilmente,  o  via  fax  (e  non  via
telefono) ai seguenti indirizzi:
    Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio II - e-mail:
pattostab@tesoro.it - fax 06/47613522.
  A  dette  richieste  verra'  risposto  sollecitamente con lo stesso
mezzo di comunicazione usato.
    Roma, 4 febbraio 2003
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli