IL COMITATO NAZIONALE
                  dell'albo nazionale delle imprese
               che effettuano la gestione dei rifiuti

    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, e, in
particolare, l'art. 30;
    Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.  406  del  Ministro
dell'ambiente   di   concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il
"Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'albo,  ed in
particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
    Vista   la   propria   deliberazione   17 dicembre   1998,  prot.
002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999,
prot.  n.  001/CN/ALBO  e  9-21 febbraio  2001, prot. n. 002/CN/ALBO,
riguardante  i  criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo nelle
categorie dalla 1 alla 5 e relative classi di cui agli articoli 8 e 9
del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
    Considerato  che  da  parte  delle  associazioni  degli operatori
economici  e'  stata  rappresentata  l'esigenza  di una revisione dei
requisiti  minimi per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 con
specifico  riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime
di mezzi e personale;
    Considerato  che  da  parte delle medesime associazioni e' stata,
altresi',  rappresentata  l'esigenza che il Comitato nazionale adotti
un provvedimento di riordino delle disposizioni riguardanti i criteri
e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita'
di  raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle citate deliberazioni
17 dicembre   1998,   prot.  002/CN/ALBO,  17 marzo  1999,  prot.  n.
001/CN/ALBO, e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO;
    Tenuto  conto  che  le  suddette  richieste di revisione appaiono
giustificate  dall'esigenza  di adeguare i requisiti minimi richiesti
per    l'iscrizione    alle   realta'   operative   quali   risultano
dall'esperienza   acquisita  nel  corso  dell'operativita'  dell'albo
nonche'  dalla  esigenza  di  semplificare  le procedure d'iscrizione
garantendo,  al  tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela
dell'ambiente  e  le  necessarie  condizioni  per  assicurare servizi
efficienti ed efficaci;
    Considerato  che  al  fine di individuare la dotazione minima dei
mezzi  per lo svolgimento delle attivita' di cui alle categorie dalla
2   alla   5   risulta   opportuno   tenere  conto  delle  differenti
potenzialita'  e tipologie dei veicoli utilizzati, dell'idoneita' dei
medesimi   per   lo   svolgimento  delle  diverse  attivita'  oggetto
d'iscrizione,  dei  differenti  contesti  in  cui operano le imprese,
nonche' dell'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attivita' nelle
classi piu' basse;
    Ritenuto,  pertanto, di individuare la dotazione minima dei mezzi
per lo svolgimento delle attivita' di cui alle categorie dalla 2 alla
5  sulla  base  della  massa  massima  complessiva  dei  veicoli,  in
relazione   alle   quantita'   dei   rifiuti  previste  dalle  classi
d'iscrizione;
    Ritenuto,  altresi', opportuno agevolare le imprese che intendono
iscriversi in piu' categorie mediante l'introduzione di limiti minimi
complessivi,  ferma  restando  la  dimostrazione  dell'idoneita'  dei
veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto
da effettuare;
    Considerato  opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi
e di personale cosi' stabilita intende individuare i requisiti minimi
per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu'
ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti
effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
    Ritenuto,  al  fine  di  semplificare  e  rendere  trasparenti le
procedure  d'iscrizione all'albo, di adottare una unica deliberazione
che  riordini le disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per
l'iscrizione  delle  imprese  che  svolgono l'attivita' di raccolta e
trasporto  dei rifiuti di cui alle suddette deliberazioni 17 dicembre
1998,  prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001 e 9-21 febbraio
2001, prot. n. 002/CN/ALBO;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                          Dotazioni minime

    1.  La  dotazione  minima  di  mezzi e personale per l'iscrizione
nella  categoria  1  per  lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e
trasporto   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   e'  individuata
nell'allegato   A,  fermo  restando  che  le  imprese  che  intendono
iscriversi  nella  categoria  1 per svolgere esclusivamente singoli e
specifici  servizi,  devono  disporre  solo della dotazione minima di
mezzi  e  personale  di  cui alle tabelle dell'allegato B relative ai
servizi medesimi.
    2.  La  dotazione  minima  di  mezzi e personale per l'iscrizione
nella  categoria  1  per lo svolgimento dell'attivita' di spazzamento
meccanizzato e' individuata nell'allegato C.
    3.  La  dotazione  minima  di  mezzi e personale per l'iscrizione
nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30,
comma  10,  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e'
determinata secondo la formula di cui all'allegato D.
    4.  La  dotazione  minima  di  mezzi e personale per l'iscrizione
nelle  categorie  dalla  2  alla  5  e' determinata secondo i criteri
stabiliti nell'allegato E.