IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'art. 30; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11; Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO, riguardante i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 e relative classi di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406; Considerato che da parte delle associazioni degli operatori economici e' stata rappresentata l'esigenza di una revisione dei requisiti minimi per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime di mezzi e personale; Considerato che da parte delle medesime associazioni e' stata, altresi', rappresentata l'esigenza che il Comitato nazionale adotti un provvedimento di riordino delle disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle citate deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO, e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO; Tenuto conto che le suddette richieste di revisione appaiono giustificate dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione alle realta' operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso dell'operativita' dell'albo nonche' dalla esigenza di semplificare le procedure d'iscrizione garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci; Considerato che al fine di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attivita' di cui alle categorie dalla 2 alla 5 risulta opportuno tenere conto delle differenti potenzialita' e tipologie dei veicoli utilizzati, dell'idoneita' dei medesimi per lo svolgimento delle diverse attivita' oggetto d'iscrizione, dei differenti contesti in cui operano le imprese, nonche' dell'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attivita' nelle classi piu' basse; Ritenuto, pertanto, di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attivita' di cui alle categorie dalla 2 alla 5 sulla base della massa massima complessiva dei veicoli, in relazione alle quantita' dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione; Ritenuto, altresi', opportuno agevolare le imprese che intendono iscriversi in piu' categorie mediante l'introduzione di limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell'idoneita' dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare; Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e di personale cosi' stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi; Ritenuto, al fine di semplificare e rendere trasparenti le procedure d'iscrizione all'albo, di adottare una unica deliberazione che riordini le disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle suddette deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001 e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO; Delibera: Art. 1. Dotazioni minime 1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e' individuata nell'allegato A, fermo restando che le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e personale di cui alle tabelle dell'allegato B relative ai servizi medesimi. 2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di spazzamento meccanizzato e' individuata nell'allegato C. 3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' determinata secondo la formula di cui all'allegato D. 4. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 e' determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato E.