IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI

  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
Considerato in fatto:
  La  Federcasa  ha  richiesto a questa Autorita' un parere in merito
all'incremento  del  punteggio  ottenuto  tramite  la  formula di cui
all'allegato D   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999,   assegnato   qualora   sia  presente,  nel  candidato,  un
componente  in  possesso di abilitazione da non piu' di cinque anni o
del certificato di qualita' aziendale.
  In   particolare,   oggetto  della  richiesta  e'  la  legittimita'
dell'applicazione  del  suddetto  incremento  nel  caso in cui simili
figure  non  compaiano tra i professionisti che svolgeranno i servizi
previsti, ma figurano impegnati solo in attivita' di supporto.
  La  suddetta  problematica  e'  stata sottoposta all'attenzione dei
firmatari  dei  Protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali non
hanno formulato valutazioni.
Ritenuto in diritto:
  Va  preliminarmente  osservato  che l'Autorita' ha gia' espresso il
proprio  avviso  sulla  questione  relativa alla presenza del giovane
professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti con la
deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002.
  Relativamente   alla   problematica  posta  dalla  Federcasa,  deve
preliminarmente  evidenziarsi  che  gli  allegati  A,  B,  C,  D  del
regolamento   generale   precisano   le   modalita'  da  seguire  per
individuare,  nel  caso  di  licitazione privata, i soggetti ai quali
inviare  la  lettera  di  invito  a  presentare l'offerta e quelle da
applicare per compiere le relative valutazioni.
  In  particolare,  con  riguardo alle procedure per l'affidamento di
incarichi di progettazione, nell'allegato D del suddetto regolamento,
viene  stabilito  che  le  stazioni appaltanti selezionano i soggetti
candidati  ai  quali  spedire  la  lettera  di  invito  a  presentare
l'offerta,  sulla  base  di  una  graduatoria compilata assegnando ai
candidati un punteggio determinato tramite la formula ivi riportata.
  E'  altresi'  disposto  che il punteggio e' incrementato del cinque
per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista
che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 1
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, abbia
ottenuto  l'abilitazione  all'esercizio  professionale da non piu' di
cinque anni. Il punteggio e' ulteriormente incrementato del dieci per
cento   qualora  almeno  un  componente  del  candidato  possieda  il
certificato di qualita' aziendale.
  Da   un'interpretazione   letterale   delle   disposizioni  di  cui
all'allegato D, ne discende che la procedura ivi prevista riguarda la
fase  di  selezione  dei candidati da invitare, cioe' si riferisce ai
soli  potenziali  concorrenti.  E',  infatti,  in  relazione a questi
ultimi,  ed  ai  relativi  componenti,  che  deve  essere  effettuata
l'assegnazione del punteggio.
  Cio'  puo'  ricavarsi  dall'inciso, contenuto dell'allegato de quo,
per  cui "il punteggio e' incrementato (...) qualora sia presente nel
candidato   almeno  un  professionista  che  (.....)  abbia  ottenuto
l'abilitazione  all'esercizio  professionale  da  non  piu' di cinque
anni" e (..... ) "qualora almeno un componente del candidato possieda
il certifcato di qualita' aziendale".
  Per quanto riguarda la possibilita' di attribuire gli incrementi di
punteggio, ivi previsti, anche al concorrente che non sia in possesso
dei  requisiti  richiesti,  ma  che utilizzi, come semplice supporto,
professionisti  in  possesso  di  abilitazione  da non piu' di cinque
anni, si ribadisce quanto gia' previsto nella citata deliberazione n.
196  del  10  luglio  2002,  nel  senso  che  la presenza del giovane
professionista  nel raggruppamento puo' altresi' essere assicurata in
forma  indiretta,  "mediante  rapporto di collaborazione con incarico
specifico  per la singola gara", restando esclusa la possibilita' per
il  raggruppamento  di  beneficiare  del  citato incremento quando il
giovane  professionista  sia  incaricato di una generica attivita' di
supporto.
  In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio:
    Accerta   che  l'assegnazione  dell'incremento  del  5%  prevista
all'allegato  D  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999  riguarda  i  potenziali  concorrenti alla gara che verranno
selezionati  dalla  stazione  appaltante  per  la presentazione delle
offerte;
    accerta   che  la  presenza  nel  raggruppamento  di  un  giovane
professionista  incaricato  di una generica attivita' di supporto non
consente  di  beneficiare dell'incremento in questione, occorrendo al
riguardo   la  parteci-pazione  dello  stesso  in  forma  diretta  al
raggruppamento  ovvero  in  forma  indiretta,  mediante  rapporto  di
collaborazione con incarico specifico per la singola gara.
    Roma, 5 febbraio 2003
                                                 Il presidente: Garri