Il  comune  di  Carano  (provincia  di  Trento) ha adottato il 31
dicembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  confermare  per  l'anno  2003  le  aliquote I.C.I. nonche' la
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione principale come segue:
      aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;
      aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille rispettivamente:
        per  le  abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le
unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il
requisito  della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in
uso   gratuito  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado
(genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto
registrato,  a  persone  residenti,  se nelle stesse l'affittuario ha
stabilito  la  propria  residenza  e  vi  dimora abitualmente; per le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive
come di seguito specificate:
      gruppo  C:  categorie: C/1 (Negozi e botteghe); C/3 (Laboratori
per   arti  e  mestieri);  C/4  (Fabbricati  e  locali  per  esercizi
sportivi).
      gruppo  D:  tulle  le  categorie  catastali appartenenti a tale
gruppo.
                             Detrazioni
    per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per
i  soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto
di  usufrutto,  uso,  abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per
gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per
le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in
uso   gratuito  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado
(genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto
registrato,  a  persone  residenti,  se nelle stesse l'affittuario ha
stabilito  la  propria  residenza  e  vi  dimora abitualmente; per le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, pari a Euro 258,23.
    Nel  caso  in  cui all'abitazione principale siano asservite piu'
pertinenze,  il beneficio dell'aliquota ridotta e delle detrazioni e'
limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.