Il  comune  di  Costermano  (provincia  di Verona) ha adottato il
24 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di determinare per l'anno 2003 le aliquote e detrazioni sugli
immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune come segue:
      aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti
locati come abitazione principale;
      aliquota del 7 per mille ordinaria;
      aliquota  del  6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle
abitazioni;
      aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
      detrazione per l'abitazione principale Euro 105,00
con  la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di
Euro 105,00  viene  applicata  solo all'abitazione di cui all'art. 11
commi  2  e 3 lettere a), c), e), f) del vigente regolamento comunale
per  l'applicazione  dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) in appresso
riportato:
    "Art. 11 - Riduzioni d'imposta per abitazione principale.
    1.  Con  la  delibera  di  cui  al precedente art. 9 e' possibile
stabilire le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore
o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
    2.   Per   abitazione   principale  si  intende  l'abitazione  di
proprieta' del soggetto passivo nella quale il medesimo risiede.
    3. Si considera, inoltre, abitazione principale:
      a)  l'abitazione  utilizzata dai soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      b)  l'abitazione  locata,  con contratto registrato, a soggetto
che la utilizza come abitazione principale;
      c)  l'alloggio  regolarmente assegnato da istituto autonomo per
le case popolari;
      d)  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal possessore a
parenti  in  linea  retta entro il primo grado (genitori e figli), se
nella  stessa  il  parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria
residenza;
      e)  abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  soggetto anziano o disabile che acquista la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata.
      f)  abitazione  posseduta nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
    4.  Il  soggetto  interessato deve attestare la sussistenza delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione
dell'aliquota  ridotta  prevista per l'abitazione principale mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'esistenza delle stesse rilasciata ai
sensi   della   legge   n.   15/68   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  da  presentare all'ufficio tributi entro il termine di
scadenza  del pagamento della prima rata dell'I.C.I. La dichiarazione
resa  la  prima  volta  rimane  valida  anche per gli anni successivi
qualora ricorrano le medesime condizioni.
    5.  Sono  considerate parti integranti dell'abitazione principale
le  sue  pertinenze  cosi'  come  definite  dall'art.  817 del codice
civile,  ancorche' iscritte distintamente in catasto classficate come
C2,  C6, C7, per non piu' di una pertinenza per abitazione principale
utilizzata  direttamente dal contribuente. Ad essa puo' estendersi la
detrazione  prevista  per  l'abitazione principale qualora questa non
sia stata completamente detratta per la stessa.