Il comune di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di   confermare   per  l'anno  2003,  cosi'  come  richiesto
dall'assessore  competente  nell'allegato  A)  che  va  a  far  parte
integrante  e  sostanziale della presente, le aliquote deliberate per
gli anni 2001 e 2002, nelle sotto elencate misure differenziate:
      4  per  mille  per l'immobile adibito ad abitazione principale,
dai  proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione,
enfiteusi e superficie;
      3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni stabilite da accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
      7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati, alloggi tenuti a
disposizione,   stagionali,   alloggi   non   occupati,  alloggi  non
allacciati ai servizi correnti per i quali non c'e' una dichiarazione
di inagibilita';
      6,25  per  mille  per  le  altre  unita' immobiliari, (aliquota
ordinaria);
    2) (Omissis);
    3)  di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale
da  Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000), a favore dei
proprietari  o  titolari  di  altro  diritto  reale rilevante ai fini
I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuta
il  sessantesimo  anno di eta' al 1 gennaio 2003, in possesso di solo
reddito  di  pensione,  con  reddito annuale imponibile, ai soli fini
Irpef,  di  tutti  i  componenti il nucleo familiare, non superiore a
Euro 11.103,82 (L. 21.500.000).
    (Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti
nella  categoria  sopra  definita, quando l'abitazione principale sia
classificata   in   categorie   catastali   A/1,   A/7,   A/8,   A/9,
rispettivamente di tipo:
      signorile,  villini,  ville,  castelli  o  palazzi  di eminente
pregio artistico o storico;
    Il  termine  di  scadenza  per  la presentazione delle domande e'
fissato  al  30  giugno  2003 in coincidenza con la scadenza relativa
all'acconto  I.C.I.;  la  maggiore  detrazione  non e' cumulabile con
quella ordinaria prevista per legge).