Il  comune  di  Cavezzo  (provincia  di  Modena)  ha  adottato il
18 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis)
    di  confermare  per  l'anno  2003  le  aliquote  come  di seguito
riportate:
      1)  aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili,
ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
      2)   aliquota  del  6,3  per  mille  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
      3) aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione
principale,  anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche'
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
      4)  aliquota  del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
      5)  aliquota  del  6,3  per  mille per le abitazioni e relative
pertinenze  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
primo  grado,  che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.
Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per
l'abitazione  principale.  La  detrazione  spetta  in  ragione  della
percentuale di possesso;
      6)  aliquota  del  6,3  per  mille  per l'abitazione e relativa
pertinenza  posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero
o  sanitari  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
      7)  aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero
non  occupati,  con  esclusione  delle  abitazioni  realizzate per la
vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente  ai  primi tre anni successivi alla data di ultimazione
dei lavori;
    di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale nella misura di Euro 155,00;
    di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni
in  materia  di  imposta  comunale  sugli  immobili, parti integranti
dell'abitazione  principale  le  sue  pertinenze, anche se ubicati in
diverso  edificio  o  complesso  immobiliare, purche' durevolmente ed
esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
    di    considerare    abitazioni   principali,   con   conseguente
applicazione   della   detrazione   per  queste  previste  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
primo  grado (genitori e figli) e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza;
    di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).