Il  comune di San Quirino (provincia di Pordenone) ha adottato il
22 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis)
    1)  di  fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale   sugli   immobili   nella  misura  del  4  per  mille,  per
l'abitazione  principale  con una riduzione fino alla concorrenza del
suo  ammontare  Euro 129,00 rapportata ad anno e pro quota in caso di
pluralita' di soggetti passivi;
    2)  di  precisare  che  per,  i  terreni  agricoli,  e  gli altri
fabbricati  l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura del 5,5 per
mille  come  stabilito  per  l'anno  2002  con delibera del consiglio
comunale n. 17 del 15 febbraio 2002;
    3)  di  fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura del 7 per mille, per le aree
fabbricabili;
    4)  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
    L'inagibilita'  o  l'inabilita' e' accertata secondo le modalita'
di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
    5)  di  fissare  l'aliquota  dell'imposta comunale degli immobili
nella  misura  agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico  o architettonico localizzati nei centri storici
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
    6)  di  precisare  che per il recupero del patrimonio edilizio si
intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di
nuove  unita'  abitative  all'interno dei piani di recupero o in zone
estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi.
    (Omissis).