IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate"; Visto in particolare il comma 3, dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Ritenuto di stabilire le modalita' operative del Fondo, per la riassicurazione dei rischi agricoli, come previsto dal medesimo comma 3 dell'art. 127, avanti richiamato; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Il Fondo riassicurativo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito denominato "Fondo", provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi, in conformita' alle disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni, dell'Unione europea, dello Stato nazionale, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e di altri enti territoriali competenti in materia. 2. Le azioni del Fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i produttori agricoli e sono rivolte prioritariamente alle coperture assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito. 3. Compatibilmente con le priorita' di cui al precedente comma 2, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, il Fondo puo' intervenire anche a sostegno delle coperture assicurative monorischio e pluririschio concernenti contratti assicurativi gia' consolidati sul mercato. 4. L'ISMEA e' autorizzata alla gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi con l'obbligo di una contabilita' separata e del rendiconto, cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ente, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2002, n. 729. 5. L'ISMEA provvede alla gestione del Fondo nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, attraverso una struttura dedicata, ovvero ramo d'azienda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.