IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 maggio  1970,  n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta'   nazionale   e  le  modifiche  introdotte  dalla  legge
15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art.  127  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Nuove   norme  procedurali  in  materia  di  assicurazioni  agricole
agevolate";
  Visto   in  particolare  il  comma 3,  dell'art.  127  della  legge
23 dicembre  2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per
la  riassicurazione  dei  rischi  agricoli,  al  fine di sostenere la
competitivita'   delle   imprese   e   favorire  la  riduzione  delle
conseguenze dei rischi atmosferici;
  Ritenuto  di  stabilire  le  modalita'  operative del Fondo, per la
riassicurazione  dei  rischi  agricoli,  come  previsto  dal medesimo
comma 3 dell'art. 127, avanti richiamato;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1. Il  Fondo  riassicurativo  di  cui  all'art. 127, comma 3, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  di  seguito  denominato "Fondo",
provvede  alla  compensazione  dei rischi agricoli coperti da polizze
assicurative  agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il
pagamento  dei  premi,  in  conformita'  alle  disposizioni di legge,
regolamenti   e   deliberazioni,  dell'Unione  europea,  dello  Stato
nazionale, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano
e di altri enti territoriali competenti in materia.
  2. Le azioni del Fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i
produttori  agricoli  e  sono rivolte prioritariamente alle coperture
assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito.
  3. Compatibilmente con le priorita' di cui al precedente comma 2, e
nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie,  il  Fondo  puo'
intervenire anche a sostegno delle coperture assicurative monorischio
e  pluririschio  concernenti  contratti assicurativi gia' consolidati
sul mercato.
  4. L'ISMEA   e'   autorizzata   alla  gestione  del  Fondo  per  la
riassicurazione dei rischi con l'obbligo di una contabilita' separata
e  del rendiconto, cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento di
amministrazione  e  contabilita' dell'ente, approvato con decreto del
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2002, n. 729.
  5. L'ISMEA   provvede   alla   gestione   del   Fondo   nell'ambito
dell'autonomia  di  cui  all'art.  1,  commi 1  e  3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo  2001, n. 200, attraverso una
struttura  dedicata,  ovvero ramo d'azienda, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.