IL CAPO
              del Dipartimento per le politiche fiscali
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   norme   generali   sull'ordinamento   del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  38,  comma  1, del citato decreto
legislativo  n.  241  del 1997, in base al quale, per le attivita' di
cui  al  comma  4  dell'art.  34  dello  stesso decreto, ai centri di
assistenza  fiscale  spetta  un  compenso a carico del bilancio dello
Stato   nella   misura  di  lire 25.000  per  ciascuna  dichiarazione
elaborata e trasmessa;
    Visto  l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 e
12 febbraio  2002 con i quali sono stati rispettivamente approvati il
modello di dichiarazione 730/2002 e le relative specifiche tecniche;
  Visto  l'art.  16,  comma  1,  lettera c), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 30 luglio
2001,  n.  346,  che  stabilisce  che  i centri di assistenza fiscale
devono  trasmettere  le  dichiarazioni  dei redditi in via telematica
all'Agenzia delle entrate;
  Tenuto   conto  che  e'  necessario  determinare  le  modalita'  di
corresponsione  dei  compensi  previsti  dalle citate disposizioni di
legge;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  compensi  spettanti  ai  centri  di  assistenza  fiscale per
lavoratori  dipendenti,  nella  misura  di  12,91  euro  per ciascuna
dichiarazione   modello   730/2002  e  di  25,82  euro  per  ciascuna
dichiarazione   modello  730/2002  in  forma  congiunta  elaborata  e
trasmessa,  sono  corrisposti  secondo le disposizioni del successivo
articolo.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto,  sono  corrisposti a presentazione di documentata fattura e
comunque    non    anteriormente    alla    ricezione,    da    parte
dell'amministrazione   finanziaria,   dei   file  trasmessi  per  via
telematica  contenenti  i  dati delle dichiarazioni dei redditi degli
utenti assistiti.