IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 e 12 febbraio 2002 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2002 e le relative specifiche tecniche; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Sentita l'Agenzia delle entrate; Decreta: Art. 1. 1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di 12,91 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 e di 25,82 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.